Art. 19 Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione 1. L'articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attivita' ricettive). ─ 1. La dichiarazione di inizio attivita' perde efficacia qualora l'esercizio delle attivita' dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione. 2. Le attivita' ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attivita' regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi: a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attivita' o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge; b) qualora il titolare o il gestore non risulti piu' iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto; c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attivita' ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonche' da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative; d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' e, ove possibile, non si e' provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione; e) qualora l'attivita' sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo. 3. Le attivita' ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarita' nella conduzione dell'attivita' o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attivita' si applica l'articolo 117 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).". 2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004.