Art. 19 
 
             Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione 
     degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 
        su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione 
 
    1. L'articolo  23  della  legge  regionale  n.  16  del  2004  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 23 (Inefficacia,  sospensione  e  divieto  di  prosecuzione
dell'esercizio di attivita' ricettive).  ─  1.  La  dichiarazione  di
inizio attivita' perde efficacia qualora l'esercizio delle  attivita'
dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data
della presentazione. 
    2. Le attivita' ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria
aperta e le  altre  attivita'  regolate  dalla  presente  legge  sono
oggetto di provvedimento di  divieto  di  prosecuzione,  fatta  salva
l'applicazione delle sanzioni pecuniarie  previste  all'articolo  36,
ove applicabili, nei seguenti casi: 
      a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione  o
comunicazione  di  inizio  attivita'  o  in  caso  di   dichiarazione
irregolare, ovvero ove non siano stati  ottenuti  i  necessari  nulla
osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge; 
      b) qualora il titolare o il gestore non risulti  piu'  iscritto
all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto; 
      c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza
dello stato  degli  immobili  destinati  all'attivita'  ricettiva  ai
criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in  materia  edilizia,  urbanistica  ed
igienico-sanitaria, nonche' da quelle sulla  destinazione  d'uso  dei
locali, il  proprietario  o  il  gestore  non  provveda  nel  termine
assegnato alla loro regolarizzazione  ovvero  non  abbia  avviato  le
relative procedure amministrative; 
      d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi
ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' e,  ove
possibile, non si e'  provveduto  nei  termini  assegnati  alla  loro
regolarizzazione; 
      e) qualora l'attivita'  sia  sospesa,  durante  il  periodo  di
apertura comunicato,  per  un  periodo  superiore  a  novanta  giorni
consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo. 
    3. Le attivita' ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria
aperta possono essere  oggetto  di  sospensione  temporanea,  per  un
periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva  l'applicazione  delle
sanzioni  pecuniarie  previste  all'articolo  36,  ove   applicabili,
qualora  vengano  accertate  gravi  irregolarita'  nella   conduzione
dell'attivita' o in caso di reiterazione delle  violazioni  ai  sensi
dell'articolo 8 bis della legge 23 novembre 1981, n.  689  (Modifiche
al sistema penale). 
    4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione
o sospensione dell'attivita' si applica l'articolo 117 ter, comma  5,
del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza).". 
    2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16
del 2004.