Art. 22 Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione 1. L'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Dichiarazione di classificazione). ─ 1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta e' determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione e' redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed e' allegata alla dichiarazione di inizio attivita'. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica e' compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformita' o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attivita', e' consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure e' possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva. 3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, e' dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attivita'. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.".