Art. 22 
 
      Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 16 
           del 2004 sulla dichiarazione di classificazione 
 
    1. L'articolo  29  della  legge  regionale  n.  16  del  2004  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 29 (Dichiarazione di classificazione). ─ 1. Il  livello  di
classificazione delle  strutture  ricettive  alberghiere  e  all'aria
aperta e' determinato dal  possesso  dei  requisiti  minimi  previsti
dallo specifico atto della Giunta regionale di  cui  all'articolo  3,
comma 2. La dichiarazione di classificazione  e'  redatta  su  modulo
conforme  al  modello  regionale  approvato  con  determinazione  del
dirigente competente ed e'  allegata  alla  dichiarazione  di  inizio
attivita'. Il Comune,  qualora  accerti  la  non  corrispondenza  dei
requisiti  posseduti  ai  contenuti  della   dichiarazione,   procede
d'ufficio   alla   loro   rettifica    e    all'assegnazione    della
classificazione,  fatte  salve  eventuali  sanzioni  previste   dalla
normativa vigente. 
    2. Per le  strutture  di  nuova  realizzazione  la  dichiarazione
riguardante la classifica e' compilata in via provvisoria sulla  base
del  progetto  edilizio  autorizzato  e  degli  elementi  dichiarati.
Qualora si determinino delle difformita'  o  un  diverso  livello  di
classifica,  entro  novanta  giorni  dall'inizio  dell'attivita',  e'
consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione
oppure e' possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva. 
    3.  Il  livello  di  classificazione  delle  strutture  ricettive
extralberghiere, ove previsto, e' dichiarato in sede di dichiarazione
di inizio attivita'. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza
dei requisiti posseduti ai  contenuti  della  dichiarazione,  procede
d'ufficio   alla   loro   rettifica    e    all'assegnazione    della
classificazione,  fatte  salve  eventuali  sanzioni  previste   dalla
normativa vigente.".