Art. 23 
 
        Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 16 
           del 2004 sulla validita' della classificazione 
 
    1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale  n.  16  del
2004 le parole "provvede  alla  revoca  dell'autorizzazione  o"  sono
soppresse.