Art. 24 
 
        Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 
                     del 2004 sulle banche dati 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attivita' per
strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed  extralberghiere,
i divieti di  prosecuzione  di  attivita'  ricettive  e  le  chiusure
temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e  alla  Provincia
nei termini e con le modalita' stabilite nella  delibera  di  cui  al
comma 1.".