Art. 24 Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati 1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attivita' per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attivita' ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalita' stabilite nella delibera di cui al comma 1.".