Art. 25 Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni 1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attivita', senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attivita', e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.". 2. Il comma 2 dell'articolo 36 e' sostituito dal seguente: "2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attivita' o da' ospitalita' a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attivita' in base alla natura della struttura gestita, e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.". 3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 e' abrogato. 4. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "contenuti nell'autorizzazione o" sono soppresse e la parola "denuncia" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione". 5. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "denuncia" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione". 6. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituto dal seguente: "7. Chi interrompe l'attivita' per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale e' punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attivita'.". 7. Il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituto dal seguente: "9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attivita' o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.".