Art. 25 
 
        Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 16 
                       del 2004 sulle sanzioni 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva  alberghiera
o all'aria aperta o subentra nell'attivita',  senza  aver  presentato
regolare dichiarazione di inizio attivita', e' punito con la sanzione
amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.". 
    2. Il comma 2 dell'articolo 36 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Chiunque   apre   o   gestisce   una   struttura   ricettiva
extralberghiera  senza   avere   regolarmente   dichiarato   l'inizio
attivita' o  da'  ospitalita'  a  persone  appartenenti  a  categorie
diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attivita' in
base alla natura della struttura gestita, e' punito con  la  sanzione
amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.". 
    3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' abrogato. 
    4. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale  n.  16  del
2004 le parole "contenuti nell'autorizzazione o" sono soppresse e  la
parola "denuncia" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione". 
    5. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale  n.  16  del
2004   la   parola   "denuncia"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"dichiarazione". 
    6. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituto dal seguente: 
    "7.  Chi  interrompe  l'attivita'  per  periodi  complessivamente
superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti  giorni
in  caso  di  apertura  stagionale  e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di  chiusura
ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza  maggiore  o  quelli
per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi  dell'articolo
21,  comma  4,  ultimo  periodo,  o  nel  caso  sia  intervenuta   la
sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attivita'.". 
    7. Il comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituto dal seguente: 
    "9. Ogni  altra  violazione  di  quanto  dichiarato  in  sede  di
dichiarazione di inizio attivita' o il mancato invio al Comune  delle
comunicazioni previste comporta l'applicazione  di  una  sanzione  da
Euro 50,00 a Euro 500,00.".