Art. 27 
 
      Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 16 
                    del 2004 sull'occasionalita' 
 
    1. L'articolo  40  della  legge  regionale  n.  16  del  2004  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 40 (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi). ─ 1. Gli
enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed
istituzionali,  operano  nel  campo  sociale,  culturale  e  sportivo
possono utilizzare come ostelli per la gioventu' occasionalmente, per
periodi  non  superiori  a  ventuno  giorni  e  in  coincidenza   con
manifestazioni,  raduni  o  altre  iniziative  simili,  immobili  non
destinati abitualmente alla  ricettivita'  collettiva,  previo  nulla
osta del Comune in cui e' ubicata la struttura. Tale  nulla  osta  e'
concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le
finalita'  sociali  dell'iniziativa  e  l'esistenza  di   sufficienti
requisiti igienicosanitari e di sicurezza in relazione al numero  dei
potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni
dalla  presentazione  dell'istanza,  il  nulla  osta   si   considera
rilasciato.".