Art. 27 Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull'occasionalita' 1. L'articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 40 (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi). ─ 1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventu' occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettivita' collettiva, previo nulla osta del Comune in cui e' ubicata la struttura. Tale nulla osta e' concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalita' sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienicosanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla osta si considera rilasciato.".