Art. 4 
 
        Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 
                   del 2004, previsione della DIA 
 
    1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28  luglio
2004,  n.  16   (Disciplina   delle   strutture   ricettive   dirette
all'ospitalita') sono sostituiti dai seguenti: 
    "2. L'avvio delle attivita' ricettive nelle strutture alberghiere
e all'aria aperta, nonche' in quelle extralberghiere  e'  soggetto  a
dichiarazione di inizio attivita' (DIA), ai sensi  dell'articolo  19,
comma 2, primo periodo, della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in  cui
le strutture sono  ubicate.  La  dichiarazione  di  inizio  attivita'
sostituisce altresi' l'autorizzazione di  cui  all'articolo  231  del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi sanitarie). 
    3. Sono fatte salve  le  funzioni  dello  sportello  unico  delle
attivita' produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica
dell'impianto produttivo, sia in riferimento  all'espletamento  delle
procedure e delle formalita' della prestazione dei servizi.".