Art. 4 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita') sono sostituiti dai seguenti: "2. L'avvio delle attivita' ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonche' in quelle extralberghiere e' soggetto a dichiarazione di inizio attivita' (DIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate. La dichiarazione di inizio attivita' sostituisce altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). 3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attivita' produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalita' della prestazione dei servizi.".