Art. 7 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.".