Art. 7 
 
        Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 
                    del 2004 sulle case per ferie 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge  regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il  soggiorno
a fini turistici di  persone  singole  o  di  gruppi,  organizzate  e
gestite senza  scopo  di  lucro,  al  di  fuori  dei  normali  canali
commerciali, da enti pubblici, da  associazioni  o  da  enti  privati
operanti  per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il
soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.".