Art. 9 
 
        Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 
       del 2004 concernente l'attivita' saltuaria di alloggio 
                          e prima colazione 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale  n.  16  del
2004 le  parole  "e  dimora,  avvalendosi  della  normale  conduzione
familiare"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "o  abituale  dimora,
avvalendosi della propria normale conduzione familiare  e  garantendo
la compresenza con gli ospiti". 
    2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "4. L'attivita' di cui al comma 1  e'  intrapresa  a  seguito  di
dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
primo periodo, della  legge  n.  241  del  1990,  al  Comune  in  cui
l'abitazione e' ubicata ed e' esercitata nel rispetto  delle  vigenti
norme e prescrizioni in materia edilizia,  urbanistica,  di  pubblica
sicurezza, igienico-sanitaria e di  destinazione  d'uso  dei  locali.
L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta ai controlli  previsti  per
le strutture extralberghiere specificati all'articolo  18,  comma  2,
nei  periodi  di  disponibilita'  all'accoglienza  ed  alle  sanzioni
previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa dichiarazione di
inizio attivita', nonche'  alle  disposizioni  previste  in  caso  di
attivita' irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli  23  e
26.".