Art. 9 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l'attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti". 2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "4. L'attivita' di cui al comma 1 e' intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione e' ubicata ed e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilita' all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa dichiarazione di inizio attivita', nonche' alle disposizioni previste in caso di attivita' irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26.".