Art. 113 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente capo disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita' di vendita al dettaglio ed alle attivita' in cui la vendita e' presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attivita' di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.