Art. 113 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
    1. Il  presente  capo  disciplina  le  vendite  straordinarie  di
liquidazione,  di  fine  stagione   e   promozionali,   nelle   quali
l'esercente  dettagliante  offre  condizioni  favorevoli,  reali   ed
effettive, di acquisto dei propri prodotti. 
    2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle  attivita'
di vendita al dettaglio ed  alle  attivita'  in  cui  la  vendita  e'
presente  anche  se  effettuata  in  modo  non  continuativo  o   non
prevalente,  comprese  le  attivita'  di   vendita   effettuate   dai
produttori  e  dagli  artigiani  in  luoghi  diversi  dai  locali  di
produzione o a questi adiacenti.