Art. 114 
 
                       Vendite di liquidazione 
 
    1. Le vendite  di  liquidazione  sono  effettuate  dall'operatore
commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci
a seguito di: 
      a) cessazione dell'attivita' commerciale; 
      b) trasferimento  in  gestione  o  cessione  in  proprieta'  di
azienda; 
      c) trasferimento dell'azienda in altro locale; 
      d) trasformazione o rinnovo dei locali. 
    2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate  in
qualunque periodo dell'anno, salvo quanto disposto dal comma 5. 
    3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), possono essere  effettuate  per  la  durata  massima  di  tredici
settimane. 
    4. Le vendite di liquidazione di cui  al  comma  1,  lettera  d),
possono essere effettuate per la durata massima di  sei  settimane  e
per una sola volta in ciascun anno solare. 
    5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il  rinnovo
dei locali, sempre liberamente praticabili nei  mesi  di  febbraio  e
agosto, non possono essere effettuate nei trenta  giorni  antecedenti
le vendite di cui all'articolo 115, nonche', in  ogni  caso,  dal  25
novembre al 31 dicembre.  L'operatore  commerciale  ha  l'obbligo  di
chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo  della  durata
della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno  sette  giorni,
con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. 
    6. La trasformazione o il  rinnovo  dei  locali  deve  comportare
l'esecuzione  di  rilevanti   lavori   di   ristrutturazione   o   di
manutenzione  straordinaria  od  ordinaria  dei  locali  di  vendita,
relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla  sostituzione
di impianti tecnologici o servizi,  o  loro  adeguamento  alle  norme
vigenti. 
    7.  Non  e'   consentita   l'effettuazione   delle   vendite   di
liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi  in  cui
la cessione  avvenga  tra  aziende  controllate  o  collegate,  quali
definite dall'articolo 2359 del codice civile. 
    8.  L'operatore  commerciale  che   effettua   una   vendita   di
liquidazione e' tenuto a darne comunicazione al comune nel  quale  ha
sede  l'esercizio,  tramite  lettera  raccomandata,  almeno  quindici
giorni prima della data di inizio. 
    9.  Tutte  le  comunicazioni  di  effettuazione  di  vendita   di
liquidazione devono indicare: 
      a) l'ubicazione dei locali in cui e' effettuata la vendita; 
      b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita; 
      c) le merci poste in vendita, distinte per  voci  merceologiche
con indicazione della quantita' delle stesse. 
    10. Le comunicazioni  relative  a  vendite  di  liquidazione  per
cessazione di attivita' devono  recare  indicazione,  anche  mediante
allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di  attivita'
per  gli  esercizi  di  vicinato,  ovvero   dell'atto   di   rinuncia
all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel
caso di vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a)  e  b),
il titolare  dell'attivita',  per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi
successivi alla vendita di liquidazione, non  puo'  aprire  un  nuovo
esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali. 
    11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di  liquidazione  per
il trasferimento in gestione o la cessione in proprieta'  di  azienda
devono indicare, o recare accluso in  copia,  l'atto  registrato  che
attesti  l'avvenuto  trasferimento.  E'  facolta'  dell'esercente  di
produrre tale atto entro il  termine  del  periodo  di  durata  della
vendita di liquidazione. 
    12. Le comunicazioni  relative  a  vendite  di  liquidazione  per
trasferimento  in  altro  locale  devono  recare  indicazione,  anche
mediante allegazione in copia, della comunicazione  di  trasferimento
per  gli  esercizi  di  vicinato,   ovvero   dell'autorizzazione   al
trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita. 
    13. Le comunicazioni  relative  a  vendite  di  liquidazione  per
trasformazione o rinnovo  locali  devono  recare  indicazione,  anche
mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni  o
permessi previsti dalle leggi edilizie. 
    14. Per le operazioni di rinnovo  di  minore  entita'  quali,  ad
esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi,
la riparazione o sostituzione  di  impianti,  la  comunicazione  deve
recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento. 
    15. Le comunicazioni di cui ai commi 13  e  14  devono,  in  ogni
caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 5. 
    16. Nei casi previsti al  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  le
autorizzazioni o abilitazioni all'attivita' di vendita  al  dettaglio
mantengono  la  loro  validita'  per  la  durata  delle  vendite   di
liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3. 
    17. E' vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con  il
sistema del pubblico incanto. 
    18.  Dall'inizio  delle  vendite  di  liquidazione,  e'   vietato
introdurre nei locali e nelle pertinenze  dell'esercizio  di  vendita
merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione,  siano
esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.