Art. 115 
 
                      Vendite di fine stagione 
 
    1. Le vendite di fine  stagione  sono  effettuate  dall'operatore
commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un
breve  periodo  di  tempo,  prodotti  non  alimentari  di   carattere
stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono
venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole
deprezzamento. 
    2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate,  tenuto
conto delle consuetudini locali e  delle  esigenze  del  consumatore,
soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima  di  sessanta
giorni, determinati dalla Giunta  regionale,  sentite  le  camere  di
commercio,   le   associazioni    dei    commercianti    maggiormente
rappresentative e le associazioni dei consumatori.