Art. 116 
 
                        Vendite promozionali 
 
    1.  Le  vendite  promozionali  sono   effettuate   dall'operatore
commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, piu' o  tutti  i
prodotti della gamma merceologica, applicando sconti  o  ribassi  sul
prezzo normale di vendita. 
    2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo  115,
comma  1,  non  possono  essere  effettuate  nei   periodi   di   cui
all'articolo 115, comma 2, e nei trenta giorni  antecedenti,  ne'  in
ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre. 
    3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei  prodotti
per l'igiene della  persona  e  per  l'igiene  della  casa  non  sono
soggette alle limitazioni di cui al comma 2.