Art. 116 Vendite promozionali 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, piu' o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita. 2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 115, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 115, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, ne' in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre. 3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.