Art. 117 
 
                Informazione e tutela del consumatore 
 
    1. Nelle vendite straordinarie e'  esposto  obbligatoriamente  il
prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso  espresso
in percentuale. 
    2. E' facolta' del venditore indicare anche il prezzo di  vendita
praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi  6
e 7. 
    3. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori
e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2. 
    4. I messaggi pubblicitari relativi  alle  vendite  straordinarie
devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole
per il consumatore. 
    5. Tutte le comunicazioni  pubblicitarie  relative  alle  vendite
straordinarie devono contenere gli  estremi  delle  comunicazioni  al
comune quando previste dal presente capo. 
    6. Tutte le comunicazioni  pubblicitarie  relative  alle  vendite
straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa. 
    7. L'operatore commerciale ha l'obbligo di  fornire  informazioni
veritiere relativamente agli sconti o  ai  ribassi  praticati,  tanto
nelle  comunicazioni  pubblicitarie,  quanto  nella  indicazione  dei
prezzi nei locali di vendita. 
    8. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare  la
veridicita' delle informazioni fornite agli organi di controllo. 
    9. Le merci oggetto delle  vendite  straordinarie  devono  essere
fisicamente  separate  in  modo  chiaro  e   inequivoco   da   quelle
eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora  la
separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare,
con cartelli o altri mezzi idonei, le  merci  che  non  sono  oggetto
delle vendite straordinarie, sempre che cio' possa  essere  fatto  in
modo inequivoco  e  non  ingannevole  per  il  consumatore.  In  caso
contrario, non possono essere poste in  vendita  merci  a  condizioni
ordinarie. 
    10. Le merci oggetto delle vendite  straordinarie  devono  essere
vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico  delle  richieste,
senza limitazioni di quantita' e senza abbinamenti con  altre  merci,
fino  all'esaurimento  delle  scorte.  A  tal  fine  i   quantitativi
disponibili delle predette merci devono essere comunicati  al  comune
contestualmente alle altre comunicazioni sopra previste. 
    11. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti  deve
essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile. 
    12. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore e' comunque
tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a  rimborsarne  il  prezzo
pagato. 
    13. Nelle vendite  straordinarie  di  cui  al  presente  capo  e'
vietato l'uso della dizione "Vendite  fallimentari"  come  pure  ogni
riferimento  a  fallimenti,  procedure   esecutive,   individuali   o
concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.