Art. 67. D e f i n i z i o n e 1. Sono interventi di rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio esistente rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica. 2. Nella categoria di intervento di cui al comma 1 sono compresi: a) gli interventi di manutenzione edilizia di cui all'articolo 68; b) gli interventi di restauro di cui all'articolo 69; c) gli interventi di conservazione tipologica di cui all'articolo 70; d) gli interventi di risanamento conservativo di cui all'articolo 71; e) i nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'articolo 72. 3. Le definizioni di cui al presente Capo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi. 4. Con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimita', possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi per la specificazione degli interventi di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 e per la specificazione e l'eventuale integrazione degli interventi di cui all'articolo 72, comma 1, nei limiti della definizione di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Copia degli atti relativi alla variante di cui al comma 4 sono inviati entro dieci giorni dalla deliberazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.