Art. 67.
                        D e f i n i z i o n e
 
   1.  Sono  interventi  di  rilevanza  edilizia  quelli  attuati sul
patrimonio edilizio esistente rivolti a  mantenere  e  migliorare  lo
stato  fisico  e  funzionale  dei  fabbricati e quelli nuovi che, per
consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica.
   2. Nella categoria di intervento di cui al comma 1 sono compresi:
    a) gli interventi di manutenzione edilizia  di  cui  all'articolo
68;
    b) gli interventi di restauro di cui all'articolo 69;
    c) gli interventi di conservazione tipologica di cui all'articolo
70;
    d) gli interventi di risanamento conservativo di cui all'articolo
71;
    e)  i  nuovi  interventi  non aventi rilevanza urbanistica di cui
all'articolo 72.
   3. Le definizioni di cui al presente  Capo  prevalgono  su  quelle
contenute  negli  strumenti  urbanistici  comunali  e nei regolamenti
edilizi.
   4. Con deliberazione del  Consiglio  comunale,  soggetta  al  solo
controllo  di legittimita', possono essere apportate modificazioni ai
vigenti  strumenti  urbanistici  e  ai  regolamenti  edilizi  per  la
specificazione  degli interventi di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71
e per la specificazione e l'eventuale integrazione  degli  interventi
di  cui all'articolo 72, comma 1, nei limiti della definizione di cui
al comma 1 del presente articolo.
   5. Copia degli atti relativi alla variante di cui al comma 4  sono
inviati   entro  dieci  giorni  dalla  deliberazione  alla  Direzione
regionale della pianificazione territoriale.