Art. 68. Interventi di manutenzione edilizia 1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, ne' comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi. 2. Sono interventi di manutenzione straordinaria, soggetti a denuncia, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente, qualora rispettino le seguenti condizioni: a) non interessino la parte esterna dei muri perimetrali, ad eccezione delle ipotesi previste alla lettera e), non comportino modifiche della sagoma dell'edificio, ne' aumento del numero delle unita' immobiliari, ne' la riorganizzazione totale dell'edificio, ne' modifiche alla destinazione d'uso; b) consistano nella sostituzione di solai inter-piano senza modificazioni della quota di imposta; c) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica; d) rispettino le originarie caratteristiche costrutive esterne qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone od aree equiparate degli strumenti urbanistici comunali, adeguati al Piano urbanistico regionale, o gli immobili compresi nelle zone perimetrate ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, delle norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo Piano urbanistico regionale; e) consistano nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici, purche' vengano mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere, nella sostituzione dei serramenti esterni con mantenimento dell'aspetto tipologico e delle colorazioni in essere con cambiamento del tipo di materiali, o consistano nella integrazione e realizzazione di servizi igienico- sanitari. 3. Sono interventi di manutenzione straordinaria soggetti ad autorizzazione, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che eccedano le condizioni di cui al comma 2, qualora consistano: a) nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture; b) nella sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e delle coloriture; c) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni; d) nella sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che cio' comporti la modifica del numero dei piani; e) nella sostituzione di solai interpiano con modificazione della quota d'imposta e senza che cio' comporti la modifica del numero dei piani; f) nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici; g) nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli, terrazzi e ingressi; h) altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.