Art. 68.
                 Interventi di manutenzione edilizia
 
   1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le
opere  di  riparazione,  rinnovamento  e  sostituzione delle finiture
degli edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in
efficienza  gli  impianti tecnologici esistenti e che non interessino
le parti strutturali degli edifici, ne' comportino  la  realizzazione
di manufatti accessori esterni ad essi.
   2.  Sono  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  soggetti a
denuncia, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio  esistente,
qualora rispettino le seguenti condizioni:
    a)  non  interessino  la  parte  esterna dei muri perimetrali, ad
eccezione delle ipotesi previste  alla  lettera  e),  non  comportino
modifiche  della  sagoma  dell'edificio, ne' aumento del numero delle
unita' immobiliari, ne' la riorganizzazione totale dell'edificio, ne'
modifiche alla destinazione d'uso;
    b) consistano  nella  sostituzione  di  solai  inter-piano  senza
modificazioni della quota di imposta;
    c)  non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e
alla sicurezza sismica;
    d) rispettino le originarie  caratteristiche  costrutive  esterne
qualora  interessino  gli  immobili  compresi nelle zone omogenee A o
nelle zone od aree equiparate degli strumenti  urbanistici  comunali,
adeguati  al  Piano  urbanistico  regionale,  o gli immobili compresi
nelle zone perimetrate ai  sensi  dell'articolo  21,  secondo  comma,
delle  norme  tecniche di attuazione del Piano urbanistico regionale,
ovvero ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, della legge 6  agosto
1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati
al medesimo Piano urbanistico regionale;
    e)  consistano  nel  rifacimento  totale  dell'intonacatura e del
rivestimento esterno degli  edifici,  purche'  vengano  mantenute  le
caratteristiche  e  le  colorazioni in essere, nella sostituzione dei
serramenti esterni con mantenimento dell'aspetto tipologico  e  delle
colorazioni  in  essere  con  cambiamento  del  tipo  di materiali, o
consistano nella integrazione e realizzazione  di  servizi  igienico-
sanitari.
   3.  Sono  interventi  di  manutenzione  straordinaria  soggetti ad
autorizzazione, le  opere  da  realizzarsi  sul  patrimonio  edilizio
esistente  che  eccedano  le  condizioni  di  cui al comma 2, qualora
consistano:
    a) nel rifacimento del rivestimento  esterno  degli  edifici  con
cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture;
    b)  nella  sostituzione  dei  serramenti  esterni  con  modifiche
dell'aspetto tipologico e delle coloriture;
    c) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
    d) nella sostituzione di solai di copertura con  cambiamento  del
tipo  di  materiale,  sagoma  e quota, dovuta quest'ultima a esigenze
tecniche e senza che cio' comporti la modifica del numero dei piani;
    e) nella sostituzione di solai interpiano con modificazione della
quota d'imposta e senza che cio' comporti la modifica del numero  dei
piani;
    f) nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
    g)  nella  realizzazione  di verande, bussole o simili a chiusura
totale o parziale di poggioli, terrazzi e ingressi;
    h) altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi  di
risparmio  energetico  e  che necessitano anche di limitate modifiche
volumetriche.