Art. 71.
               Interventi di risanamento conservativo
 
   1. Si configura  quale  intervento  di  risanamenrto  conservativo
l'insieme  sistematico  di opere volte a risanare un intero organismo
edilizio o parti significative dello stesso nel  rispetto  della  sua
distribuzione e funzionalita' interna, purche' non riguardino edifici
sui  quali,  per  le  loro  caratteristiche, si debba operare con gli
interventi di cui agli articoli 69 e 70.
   2. Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il
ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino
tra gli interventi di manutenzione straordinaria.