Art. 71. Interventi di risanamento conservativo 1. Si configura quale intervento di risanamenrto conservativo l'insieme sistematico di opere volte a risanare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalita' interna, purche' non riguardino edifici sui quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con gli interventi di cui agli articoli 69 e 70. 2. Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.