Art. 72. Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica 1. Sono principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica: a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo; b) le pertinenze di edifici esistenti; c) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti; d) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano; e) la recinzione dei fondi; f) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero; g) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica; h) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari; i) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; l) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti; m) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici.