Art. 72.
          Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica
 
   1. Sono principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi
rilevanza urbanistica:
    a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione,
lavorazione di beni di consumo;
    b) le pertinenze di edifici esistenti;
    c)   la   realizzazione   di   volumi   tecnici  che  si  rendano
indispensabili a seguito dell'installazione di  impianti  tecnologici
necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
    d)  la  realizzazione  di  manufatti  per  l'esercizio di servizi
pubblici e per l'arredo urbano;
    e) la recinzione dei fondi;
    f) l'occupazione del  suolo  mediante  deposito  di  materiale  o
esposizione di merci a cielo libero;
    g) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la
coltivazione  di  cave e che non siano preordinati alla realizzazione
di interventi di rilevanza urbanistica;
    h) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
    i) il collocamento, la modificazione o la  rimozione  di  stemmi,
insegne, targhe, decorazioni e simili;
    l) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali
indicatori, di monumenti;
    m)  la  collocazione  di  tende  relative  a  locali  d'affari ed
esercizi pubblici.