Art. 55. Norme transitorie 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', nomina un commissario straordinario per l'attivazione di ciascuna delle aziende unita' sanitarie locali di cui all'art. 6, che assume altresi' le funzioni di amministratore straordinario delle preesistenti unita' sanitarie locali il cui territorio confluira' nell'azienda unita' sanitaria locale per la cui attivazione viene nominato. I commissari verranno scelti tra funzionari regionali con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato e dirigenti apicali di unita' sanitarie locali e resteranno in carica sino alla nomina dei direttori generali di cui al comma 5. Ai commissari si applica il trattamento economico previsto per gli amministratori straordinari, nonche' il trattamento di missione, in relazione alla loro residenza. 2. Il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', determina la data di inizio del funzionamento delle unita' sanitarie locali istituite ai sensi della presente legge, che dovra' avvenire entro centoventi giorni dalla relativa entrata in vigore, e costituisce, entro lo stesso periodo, le aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione che risultino gia' individuate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la sanita', sentita la commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana, formula i criteri per l'individuazione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e del personale delle unita' sanitarie locali da trasferire agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera. 4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 il presidente della Regione adotta le disposizioni relative al trasferimento dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature delle unita' sanitarie locali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge alle aziende ospedaliere e unita' sanitarie locali dl cui allo stesso comma. 5. Entro i termini di cui al comma 2 il presidente della Regione nomina, con le modalita' previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', il direttore generale per ciascuna delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione che risultino gia' individuate dal Consiglio dei Ministri. 6. Qualora l'elenco di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992 non fosse ancora stato predisposto, assumono i poteri previsti per i direttori generali, i commissari di cui al comma 1 del presente articolo. La nomina dei direttori generali dovra' comunque avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco. 7. Dopo che il piano sanitario regionale avra' provveduto alla individuazione degli ospedali destinati a centri di riferimento della rete dei servizi di emergenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) si procedera' alla costituzione delle relative aziende con le stesse modalita' previste dal presente articolo per le aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione. 8. Nella prima applicazione della presente legge, le piante organiche delle unita' sanitarie locali di cui al comma 2 sono costituite dalle diverse piante organiche delle preesistenti unita' sanitarie locali che territorialmente vi confluiscono. 9. Entro centoventi giorni dalla data di costituzione delle aziende ospedaliere e unita' sanitarie locali i direttori generali adotteranno la pianta organica integrata. Fino all'esecutivita' del relativo atto continueranno ad avere vigore le piante organiche delle precedenti unita' sanitarie locali, purche' rideterminate in applicazione della legge 23 ottobre 1985, n. 595, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e della legge 30 dicembre 199 1, n. 412 e definitivamente approvate dalla giunta regionale. 10. Alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e' trasferita la titolarita' dei rapporti giuridici, relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle soppresse unita' sanitarie locali, che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salve le eventuali modifiche. 11. Le aziende di cui al comma 10 subentrano, altresi', nelle pro- cedure concorsuali delle graduatorie gia' approvate, nel rispetto degli ambiti territoriali delle soppresse unita' sanitarie locali. 12. E' estesa alle aziende ospedaliere la normativa relativa alle unita' sanitarie locali, non in contrasto con la presente legge. 13. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana). 14. Le equipes pluridisciplinari previste dall'allegato all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, sono soppresse. Le stesse continueranno a funzionare nelle more dell'adozione del piano sanitario regionale con il quale si provvedera' ad una riorganizzazione funzionale delle attivita' svolte ed alla formulazione dei criteri per l'individiiazione e l'assegnazione delle relative figure professionali per le quali sara' previsto l'inquadramento nei servizi territoriali o, limitatamente al personale medico, anche nelle aziende ospedaliere o nei presi'di ospedalieri. 15. Il personale dei pregressi consorzi provinciali e dispensari antitubercolari, dei dispensari dermoceltici e dei dispensari antitracomatosici, gia' inserito nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali, e' inquadrato nel dipartimento assistenza specialistica e semiresidenziale territoriale, prioritariamente nel poliambulatorio, e, limitatamente al personale medico, anche nelle aziende ospedaliere o nei presi'di ospedalieri delle unita' sanitarie locali nel rispetto della posizione funzionale di appartenenza. 16. Nella Regione siciliana cessano di avere applicazioni le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, in contrasto con le norme della presente legge. 17. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana). 18. Per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale e' assicurata la permanenza dei posti letto della spedalita' privata autorizzata e convenzionata esistenti. 19. Fino all'approvazione del primo piano sanitario regionale che determinera' per ogni unita' sanitaria locale il numero delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidita' civile ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di istituire nuove commissioni. 20. Per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale, per le figure componenti delle commissioni mediche per le quali la legge n. 295 del 1990 prevede il requisito della specializzazione in medicina legale o in medicina del lavoro, le unita' sanitarie locali, qualora non fosse possibile reperire tali figure tra i dipendenti in servizio, sono autorizzate ad avvalersi di personale in quiescenza ovvero di dipendenti di altri enti.