Art. 55.
                          Norme transitorie
 
   1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
il presidente della Regione, previa delibera della giunta  regionale,
su  proposta  dell'assessore  regionale  per  la  sanita',  nomina un
commissario straordinario per l'attivazione di ciascuna delle aziende
unita'  sanitarie  locali  di  cui all'art. 6, che assume altresi' le
funzioni di amministratore straordinario  delle  preesistenti  unita'
sanitarie  locali  il  cui  territorio confluira' nell'azienda unita'
sanitaria locale per la cui attivazione viene nominato. I  commissari
verranno  scelti tra funzionari regionali con qualifica non inferiore
a dirigente o equiparato e  dirigenti  apicali  di  unita'  sanitarie
locali e resteranno in carica sino alla nomina dei direttori generali
di  cui al comma 5. Ai commissari si applica il trattamento economico
previsto per gli amministratori straordinari, nonche' il  trattamento
di missione, in relazione alla loro residenza.
   2.  Il  presidente  della  Regione,  previa  delibera della giunta
regionale, su  proposta  dell'assessore  regionale  per  la  sanita',
determina  la data di inizio del funzionamento delle unita' sanitarie
locali istituite ai sensi della presente legge, che  dovra'  avvenire
entro   centoventi   giorni  dalla  relativa  entrata  in  vigore,  e
costituisce, entro lo  stesso  periodo,  le  aziende  ospedaliere  di
rilievo  nazionale  e  di  alta  specializzazione  che risultino gia'
individuate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo n. 502 del 1992.
   3. Entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge  l'assessore  regionale  per la sanita', sentita la commissione
legislativa "Servizi sociali  e  sanitari"  dell'assemblea  regionale
siciliana,  formula i criteri per l'individuazione dei beni mobili ed
immobili, delle attrezzature e del personale delle  unita'  sanitarie
locali  da  trasferire  agli  ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione da costituire in azienda ospedaliera.
   4. Con lo stesso provvedimento di cui al  comma  2  il  presidente
della  Regione  adotta  le disposizioni relative al trasferimento dei
beni mobili ed immobili e delle attrezzature delle  unita'  sanitarie
locali  esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
alle aziende ospedaliere e unita' sanitarie locali dl cui allo stesso
comma.
   5. Entro i termini di cui al comma 2 il presidente  della  Regione
nomina, con le modalita' previste dall'art. 3 del decreto legislativo
n.  502 del 1992, previa delibera della giunta regionale, su proposta
dell'assessore regionale per la sanita', il  direttore  generale  per
ciascuna delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di
rilievo  nazionale  e  di  alta  specializzazione  che risultino gia'
individuate dal Consiglio dei Ministri.
   6. Qualora l'elenco di cui  all'art.  3,  comma  10,  del  decreto
legislativo  n.  502  del  1992  non  fosse ancora stato predisposto,
assumono i poteri previsti per i direttori generali, i commissari  di
cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  La  nomina dei direttori
generali  dovra'  comunque  avvenire  entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione dell'elenco.
   7.  Dopo  che  il  piano sanitario regionale avra' provveduto alla
individuazione degli ospedali destinati a centri di riferimento della
rete dei servizi di emergenza di cui all'art. 25, comma 1,  lett.  b)
si  procedera' alla costituzione delle relative aziende con le stesse
modalita' previste dal presente articolo per le  aziende  ospedaliere
di rilievo nazionale e di alta specializzazione.
   8.  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  le piante
organiche delle unita' sanitarie  locali  di  cui  al  comma  2  sono
costituite  dalle  diverse piante organiche delle preesistenti unita'
sanitarie locali che territorialmente vi confluiscono.
   9. Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  costituzione  delle
aziende  ospedaliere  e  unita' sanitarie locali i direttori generali
adotteranno la pianta organica integrata.
   Fino all'esecutivita' del relativo  atto  continueranno  ad  avere
vigore  le piante organiche delle precedenti unita' sanitarie locali,
purche' rideterminate in applicazione della legge 23 ottobre 1985, n.
595, del  decreto-legge  8  febbraio  1988,  n.  27,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  8  aprile 1988, n. 109, e della legge 30
dicembre 199 1, n.  412  e  definitivamente  approvate  dalla  giunta
regionale.
   10.   Alle   aziende   unita'  sanitarie  locali  e  alle  aziende
ospedaliere e' trasferita  la  titolarita'  dei  rapporti  giuridici,
relativi  a  contratti e convenzioni stipulati dalle soppresse unita'
sanitarie locali, che risultino in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, salve le eventuali modifiche.
   11. Le aziende di cui al comma 10 subentrano, altresi', nelle pro-
cedure  concorsuali  delle  graduatorie  gia' approvate, nel rispetto
degli ambiti territoriali delle soppresse unita' sanitarie locali.
   12. E' estesa alle aziende ospedaliere la normativa relativa  alle
unita' sanitarie locali, non in contrasto con la presente legge.
   13. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).
   14.  Le  equipes pluridisciplinari previste dall'allegato all'art.
1 della legge regionale 28 marzo 1986,  n.  16,  sono  soppresse.  Le
stesse  continueranno a funzionare nelle more dell'adozione del piano
sanitario  regionale   con   il   quale   si   provvedera'   ad   una
riorganizzazione   funzionale   delle   attivita'   svolte   ed  alla
formulazione dei criteri per l'individiiazione e l'assegnazione delle
relative  figure  professionali   per   le   quali   sara'   previsto
l'inquadramento   nei   servizi   territoriali  o,  limitatamente  al
personale medico, anche nelle  aziende  ospedaliere  o  nei  presi'di
ospedalieri.
   15.  Il  personale dei pregressi consorzi provinciali e dispensari
antitubercolari,  dei  dispensari  dermoceltici  e   dei   dispensari
antitracomatosici,  gia' inserito nelle piante organiche delle unita'
sanitarie  locali,  e'   inquadrato   nel   dipartimento   assistenza
specialistica  e  semiresidenziale territoriale, prioritariamente nel
poliambulatorio, e, limitatamente al personale  medico,  anche  nelle
aziende ospedaliere o nei presi'di ospedalieri delle unita' sanitarie
locali nel rispetto della posizione funzionale di appartenenza.
   16.  Nella  Regione  siciliana  cessano  di  avere applicazioni le
disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132,  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129,  in  contrasto
con le norme della presente legge.
   17. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).
   18.  Per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale
e' assicurata la permanenza dei posti letto della spedalita'  privata
autorizzata e convenzionata esistenti.
   19.  Fino all'approvazione del primo piano sanitario regionale che
determinera'  per  ogni  unita'  sanitaria  locale  il  numero  delle
commissioni  mediche  per  l'accertamento  dell'invalidita' civile ai
sensi della legge 15 ottobre 1990, n.  295,  e'  fatto  divieto  alle
unita' sanitarie locali di istituire nuove commissioni.
   20. Per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale,
per  le  figure  componenti delle commissioni mediche per le quali la
legge n. 295 del 1990 prevede il requisito della specializzazione  in
medicina legale o in medicina del lavoro, le unita' sanitarie locali,
qualora  non fosse possibile reperire tali figure tra i dipendenti in
servizio, sono autorizzate ad avvalersi di  personale  in  quiescenza
ovvero di dipendenti di altri enti.