Art. 57.
                      Trattamenti riabilitativi
 
   1. Al fine di garantire i trattamenti riabilitativi ai soggetti di
cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n.  68,  qualora
le  unita'  sanitarie locali non vi possano provvedere con la propria
struttura, le stesse unita'  sanitarie  locali  sono  autorizzate  ad
avviare  i  disabili  nei  centri privati convenzionati anche oltre i
limiti della convenzione esistente, e  comunque  per  un  numero  non
superiore  a  quello  trattato  al  30 aprile 1993, fino alla stipula
delle nuove convenzioni.