Art. 57. Trattamenti riabilitativi 1. Al fine di garantire i trattamenti riabilitativi ai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, qualora le unita' sanitarie locali non vi possano provvedere con la propria struttura, le stesse unita' sanitarie locali sono autorizzate ad avviare i disabili nei centri privati convenzionati anche oltre i limiti della convenzione esistente, e comunque per un numero non superiore a quello trattato al 30 aprile 1993, fino alla stipula delle nuove convenzioni.