Art. 58.
   Commissione consultiva per gli anziani e assistenza domiciliare
 
   1. Il  primo  capoverso  del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
regionale 7 agosto 1990, n. 27, e' sostituito dal seguente:
   "In  tutti  i  comuni  della  Regione  siciliana e' costituita una
commissione consultiva per gli anziani".
   2. Per l'affidamento dei servizi  di  assistenza  domiciliare  nei
servizi  sociali  e  sanitari si applica la legge regionale 29 aprile
1985, n. 21. L'assessore regionale per gli enti locali e  l'assessore
regionale  per la sanita' provvederanno ad emanare apposite direttive
attuative entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge.
   3.  Il  termine  del  31  marzo, previsto dall'art. 11 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 87 e dagli articoli 4  e  9  della  legge
regionale  25  marzo  1986,  n.  14,  e'  anticipato  al  30 novembre
dell'anno precedente a  quello  per  il  quale  vengono  richiesti  i
relativi contributi.