Art. 58. Commissione consultiva per gli anziani e assistenza domiciliare 1. Il primo capoverso del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, e' sostituito dal seguente: "In tutti i comuni della Regione siciliana e' costituita una commissione consultiva per gli anziani". 2. Per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare nei servizi sociali e sanitari si applica la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. L'assessore regionale per gli enti locali e l'assessore regionale per la sanita' provvederanno ad emanare apposite direttive attuative entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Il termine del 31 marzo, previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e dagli articoli 4 e 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, e' anticipato al 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale vengono richiesti i relativi contributi.