Art. 71 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009 1. L'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di eta' e periodo di contribuzione). - 1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'art. 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni. 2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell'assegno vitalizio puo' essere anticipata, su richiesta dell'interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di eta', di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni. 3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di cinque anni, la decorrenza dell'assegno vitalizio puo' essere anticipata, su richiesta dell'interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di eta', con una decurtazione a scalare dell'importo dell'assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione e' effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. 5. L'assegno vitalizio e' cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato. 6. Dall'entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.».