Art. 71 
 
        Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009 
 
  1. L'art. 11 della  legge  regionale  9  gennaio  2009,  n.  3,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11  (Diritto  all'assegno  vitalizio.  Requisiti  di  eta'  e
periodo di contribuzione). - 1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai
soggetti di cui all'art. 1 cessati dal mandato che  abbiano  compiuto
sessantacinque anni di eta' ed abbiano corrisposto i  contributi  per
un periodo di almeno cinque anni. 
  2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per  un  periodo
superiore ai cinque anni, la decorrenza dell'assegno  vitalizio  puo'
essere anticipata, su richiesta dell'interessato  e  fino  al  limite
inderogabile del sessantesimo anno di eta', di un anno per ogni  anno
di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni. 
  3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per  un  periodo
di cinque anni, la  decorrenza  dell'assegno  vitalizio  puo'  essere
anticipata,  su  richiesta  dell'interessato   e   fino   al   limite
inderogabile del sessantesimo anno di eta', con  una  decurtazione  a
scalare dell'importo dell'assegno vitalizio del 3 per cento per  ogni
anno di anticipazione richiesto. La decurtazione e'  effettuata  fino
al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 
  4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di  anno
di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purche'
sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. 
  5. L'assegno vitalizio e'  cumulabile,  ai  sensi  della  normativa
vigente,  senza  detrazione  alcuna,  fatto  salvo  quanto   disposto
dall'art. 27-bis, comma 2, con ogni altro  eventuale  trattamento  di
quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato  dal
mandato. 
  6. Dall'entrata in vigore del presente articolo,  i  requisiti  ivi
previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il
diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.».