Art. 75 Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 3/2009 1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 3/2009 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Riduzione temporanea dei vitalizi). - 1. Per il triennio 2015-2017 sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione : a) nessuna riduzione fino all'importo di euro 1.000,00; b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00; c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00; d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00; e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00. 2. Le aliquote di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo. Il titolare dell'assegno vitalizio e' tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal momento in cui ha maturato tale diritto. In sede di prima applicazione tale dichiarazione deve essere resa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Il competente ufficio del Consiglio regionale entro il 30 novembre di ogni anno provvede d'ufficio ad accertare la presenza di eventuali altri vitalizi disponendo conseguentemente i relativi conguagli.».