Art. 75 
 
                    Inserimento dell'art. 27-bis 
                   nella legge regionale n. 3/2009 
 
  1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 3/2009  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 27-bis (Riduzione temporanea  dei  vitalizi).  -  1.  Per  il
triennio 2015-2017 sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti
ed indiretti di assegno vitalizio  viene  applicata  a  scaglioni  la
seguente riduzione : 
  a) nessuna riduzione fino all'importo di euro 1.000,00; 
  b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile  da
euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00; 
  c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile  da
euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00; 
  d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da
euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00; 
  e) nella misura del 15 per cento per la quota  di  importo  mensile
superiore a euro 6.000,00. 
  2. Le aliquote di cui al comma 1 sono maggiorate del 50  per  cento
qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio  erogato  dal
Parlamento  italiano  o   dal   Parlamento   europeo.   Il   titolare
dell'assegno vitalizio e' tenuto a darne comunicazione al  competente
ufficio del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal  momento  in
cui ha maturato tale diritto. In  sede  di  prima  applicazione  tale
dichiarazione deve essere resa entro trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente articolo. Il  competente  ufficio  del  Consiglio
regionale entro il 30 novembre di ogni  anno  provvede  d'ufficio  ad
accertare  la  presenza  di  eventuali  altri   vitalizi   disponendo
conseguentemente i relativi conguagli.».