Art. 53 Esercizio dell'attivita' 1. Per l'esercizio delle attivita' ricettive e balneari di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'art. 27, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione e' inviata allo Sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) del Comune ove e' ubicata la struttura. 2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione, per le strutture ricettive, all'Ente competente. 3. Nei casi di voltura del titolare dell'attivita', laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione e' inviata al SUAP del Comune ove e' ubicato l'esercizio. 4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attivita', nonche' nelle comunicazioni e' resa nota allo SUAP del Comune e, per le strutture ricettive, per conoscenza, all'ente competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi. 5. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita, altresi', alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la SCIA consente, altresi', la gestione di esercizi di vicinato ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, di superficie netta di vendita non superiore a metri quadrati 150, nonche' l'attivita' di rimessaggio di caravan e autocaravan. 6. La SCIA abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni. 7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, e' comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalita' previste dalle specifiche disposizioni attuative, al Comune e all'Ente competente ove sono ubicati gli appartamenti. 8. Per l'esercizio delle imprese turistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), g) e h), si applicano le specifiche normative di settore.