Art. 54 
 
                  Sospensione temporanea volontaria 
 
  1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente
legge che intendano,  durante  il  periodo  di  apertura  dichiarato,
sospendere temporaneamente l'attivita' per  un  periodo  superiore  a
otto giorni, devono darne  comunicazione,  con  preavviso  di  almeno
sette giorni, al Comune e all'Ente competente indicandone i motivi  e
la durata. 
  2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi  di
rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non puo' essere
superiore, nell'arco dell'anno e nell'ambito del periodo di apertura,
a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per  fondati  e
comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i
titolari delle  strutture  devono  dare  comunicazione  al  Comune  e
all'Ente competente della ripresa dell'attivita'. 
  3. In caso di cessazione dell'attivita', il  titolare  deve  darne,
salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta
giorni, al Comune e all'Ente competente.