Art. 54 Sospensione temporanea volontaria 1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l'attivita' per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e all'Ente competente indicandone i motivi e la durata. 2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non puo' essere superiore, nell'arco dell'anno e nell'ambito del periodo di apertura, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i titolari delle strutture devono dare comunicazione al Comune e all'Ente competente della ripresa dell'attivita'. 3. In caso di cessazione dell'attivita', il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta giorni, al Comune e all'Ente competente.