Art. 55 Sospensione dell'attivita' 1. Il Comune adotta i provvedimenti di sospensione dell'attivita' di una struttura di cui alla presente legge: a) per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all'art. 66; b) qualora l'Ente competente comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell'art. 49, comma 3. 2. Nei casi di sospensione dell'attivita', il Comune ne da' comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.