Art. 55 
 
                     Sospensione dell'attivita' 
 
  1. Il Comune adotta i provvedimenti di  sospensione  dell'attivita'
di una struttura di cui alla presente legge: 
    a)  per  un  periodo  da  tre  a  quindici  giorni  in  caso   di
reiterazione di infrazioni di cui all'art. 66; 
    b) qualora  l'Ente  competente  comunichi  di  avere  sospeso  la
classificazione ai sensi dell'art. 49, comma 3. 
  2. Nei  casi  di  sospensione  dell'attivita',  il  Comune  ne  da'
comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei  provvedimenti
di competenza.