Art. 56 
 
               Divieto di prosecuzione dell'attivita' 
 
  1. Il Comune adotta i  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' qualora: 
    a)   L'Ente   competente   comunichi   di   avere   revocato   la
classificazione ai sensi dell'art. 49, comma 3; 
    b) il titolare  dell'attivita'  non  sia  piu'  in  possesso  dei
requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa; 
    c) la struttura ricettiva non sia piu' in possesso dei  requisiti
oggettivi previsti dalle leggi vigenti; 
    d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui al
Capo IV, Titolo VIII; 
    e) si configuri il caso previsto dall'art. 54, commi 2 e 3; 
    f) la  concessione  demaniale  per  i  marina  resort  e  per  le
strutture balneari sia stata revocata; 
    g) accerti che le dichiarazioni sostitutive di  certificazione  e
dell'atto di notorieta' siano false o mendaci. 
  2. Nei casi di divieto di prosecuzione dell'attivita',  di  cui  al
comma 1, il Comune  ne  da'  comunicazione  all'Ente  competente  per
l'emanazione dei provvedimenti di competenza.