Art. 56 Divieto di prosecuzione dell'attivita' 1. Il Comune adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' qualora: a) L'Ente competente comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell'art. 49, comma 3; b) il titolare dell'attivita' non sia piu' in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa; c) la struttura ricettiva non sia piu' in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti; d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui al Capo IV, Titolo VIII; e) si configuri il caso previsto dall'art. 54, commi 2 e 3; f) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari sia stata revocata; g) accerti che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' siano false o mendaci. 2. Nei casi di divieto di prosecuzione dell'attivita', di cui al comma 1, il Comune ne da' comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.