Art. 57 
 
                       Prezzi delle strutture 
 
  1. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici,  ai  fini
della  chiarezza  e  trasparenza  dei  costi,  al  turista   e   sono
comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito  dalle  disposizioni
attuative,  del  servizio  riscaldamento  ed  aria  condizionata  ove
esistenti, dell'uso dei  servizi  comuni,  dell'uso  degli  accessori
delle unita' abitative e dei bagni,  dell'IVA  e  delle  imposte  con
l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo  Fiscale
Municipale) e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I prezzi delle  strutture  ricettive  praticati  nell'anno  sono
riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile  al  pubblico
nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella e' approvato dalla
Regione. 
  3. Copia della  tabella  di  cui  al  comma  2  e'  inviata,  dalla
struttura ricettiva, all'Ente  competente  con  le  modalita'  e  nei
termini previsti dalle disposizioni attuative. Nel  caso  di  mancato
invio, nei  termini  previsti,  devono  essere  applicate  le  ultime
tariffe comunicate. 
  4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a  quelli  indicati
nella tabella di cui al comma 2,  sono  riportati  su  un  cartellino
prezzi esposto in modo ben visibile  al  pubblico,  in  ogni  camera,
unita' abitativa o  suite,  secondo  un  modulo  fornito  dall'  Ente
competente e predisposto sulla base di un modello regionale. 
  5. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma
4, e' possibile fornire agli ospiti un  prospetto  riepilogativo  dei
prezzi praticati; per le unita' abitative, di cui all'art. 14, rimane
l'obbligo di cui al comma 3. 
  6. Nei marina resort, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui  al
comma 4, e' possibile fornire agli ospiti un prospetto  riepilogativo
dei prezzi praticati. 
  7. I prezzi  delle  strutture  balneari  praticati  nell'anno  sono
riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile  al  pubblico
nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella e' approvato dalla
Regione.