Art. 57 Prezzi delle strutture 1. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unita' abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni. 2. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella e' approvato dalla Regione. 3. Copia della tabella di cui al comma 2 e' inviata, dalla struttura ricettiva, all'Ente competente con le modalita' e nei termini previsti dalle disposizioni attuative. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate. 4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella tabella di cui al comma 2, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unita' abitativa o suite, secondo un modulo fornito dall' Ente competente e predisposto sulla base di un modello regionale. 5. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, e' possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati; per le unita' abitative, di cui all'art. 14, rimane l'obbligo di cui al comma 3. 6. Nei marina resort, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, e' possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. 7. I prezzi delle strutture balneari praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella e' approvato dalla Regione.