Art. 38 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le tariffe dei servizi sociali  a  carico  degli  utenti  e  dei
familiari sono determinate  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 
  2. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge,
stimati in 3.425.000 euro annui, si provvede  mediante  la  riduzione
dell'autorizzazione di spesa all'unita' previsionale di base 09100 di
cui alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, di 1.200.000 euro
e con gli stanziamenti di  spesa  gia'  disposti  in  bilancio  sulle
unita' previsionali di base 04105, 04115, 05100, 05105, 09105 e 11100
a carico dell'esercizio 2015 e autorizzati per gli interventi di  cui
alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche,
abrogata dall'articolo 37 della presente legge. 
  3.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con la legge finanziaria annuale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Bolzano, 14 luglio 2015 
 
                             KOMPATSCHER