Art. 78 
 
                      Modificazioni all'art. 23 
 
  1. All'art. 23 della  l.r.  13/2014,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di
cui al comma 1, ogni riferimento  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione  per
categoria),  o  a  disposizioni  del   medesimo   regolamento,   deve
intendersi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 187 del 26 giugno 2014, e alle corrispondenti disposizioni."; 
    b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Al comma 1  dell'art.  7  della  l.r.  4/2014,  le  parole:
"riferito al target over 29, "sono soppresse.". 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
    Aosta, 25 maggio 2015 
 
                              ROLLANDIN 
 
  (Omissis)