Art. 78 Modificazioni all'art. 23 1. All'art. 23 della l.r. 13/2014, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, ogni riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), o a disposizioni del medesimo regolamento, deve intendersi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, e alle corrispondenti disposizioni."; b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 4/2014, le parole: "riferito al target over 29, "sono soppresse.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 25 maggio 2015 ROLLANDIN (Omissis)