Art. 49 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Gli  strumenti  attuativi  della  pianificazione  specificano  e
sviluppano le previsioni degli  strumenti  urbanistici  di  carattere
generale. 
  2. La formazione di un piano attuativo  e'  obbligatoria  nei  casi
previsti  dal  PRG  ai  sensi  dell'art.  24  e,  per  i   piani   di
lottizzazione, in presenza delle condizioni  previste  dall'art.  50,
comma 5. In questi casi, fino all'approvazione  del  piano  attuativo
sono  consentiti  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria,
restauro  e  risanamento  conservativo,  senza  aumento  di   volume,
compreso il cambio di  uso,  quando  e'  previsto  nell'ambito  delle
predette categorie di intervento. E' ammessa inoltre  la  demolizione
degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani  e  destinati  dal
PRG a demolizione o a ristrutturazione edilizia. 
  3.  Il  piano  attuativo  puo'  apportare  lievi  modificazioni  ai
perimetri delle zone individuate dal PRG  per  rispettare  i  confini
catastali o per  regolarizzare  aree,  di  ridotte  dimensioni  e  di
collocazione periferica, che, per la  loro  conformazione,  non  sono
suscettibili di razionale utilizzazione  a  fini  edificatori,  se  i
proprietari delle aree escluse dai piani attuativi in  ragione  della
riperimetrazione dichiarano espressamente, di non avere interesse  ad
aderire al piano attuativo. 
  4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se il piano attuativo
o il relativo piano guida, previsto  dall'art.  50,  comma  7,  o  il
comparto edificatorio  disciplinato  dall'art.  53  richiedono  delle
modifiche  alle  previsioni  del   PRG   per   una   piu'   razionale
programmazione  degli  interventi,  la  deliberazione  comunale   che
approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento
di adozione di una  variante  al  PRG.  A  tal  fine  si  applica  la
procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG. 
  5. Non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi
edilizi che interessano aree con superficie inferiore a  2.500  metri
quadrati, fatti salvi i piani previsti in corrispondenza degli ambiti
derivanti dal piano guida, ai sensi dell'art.  50,  comma  7.  Questa
disposizione si applica anche  in  deroga  alle  previsioni  dei  PRG
vigenti o adottati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
provinciale  14  maggio  2014,  n.  3  (Modificazioni   della   legge
urbanistica provinciale e di  disposizioni  connesse  e  della  legge
provinciale sui  trasporti).  In  questo  caso,  se  il  PRG  prevede
l'esecuzione o la cessione di opere di  urbanizzazione,  l'intervento
edilizio  e'  subordinato  al  permesso  di  costruire  convenzionato
previsto dall'art. 84. 
  6. Gli elaborati progettuali dei piani attuativi  contengono  quali
parti integranti, in particolare: 
  a) il rilievo planialtimetrico quotato  dell'area  interessata,  in
scala adeguata. Se e' prevista la modifica della  quota  del  terreno
naturale, la documentazione planialtimetrica  e'  estesa  anche  alle
zone adiacenti al perimetro del  piano  attuativo,  per  motivare  la
necessita' della modifica in relazione a particolari  caratteristiche
morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture
e dei terreni confinanti; 
  b) la planimetria in scala adeguata, con  l'eventuale  suddivisione
in lotti, che rappresenta le opere di urbanizzazione primaria  e,  se
necessario, secondaria, la sistemazione delle aree, l'articolazione e
la destinazione d'uso degli edifici esistenti o di progetto; 
  c) la planivolumetria  generale  dell'intervento,  che  rappresenta
anche  gli  edifici  o  gli  elementi  fisici  presenti  nelle   zone
adiacenti; 
  d) l'indicazione di massima degli elementi tipologici ed edilizi di
riferimento, quali l'orientamento degli edifici, la  tipologia  delle
coperture, dei materiali e dei colori; 
  e) lo schema di convenzione, da stipulare fra gli interessati e  il
comune, che prevede obbligatoriamente: 
  1) l'individuazione e l'assunzione degli  oneri  di  urbanizzazione
primaria e, se necessario, secondaria, a carico del proprietario; 
  2) la  misura  del  contributo  di  costruzione  da  corrispondere,
ridotto  in  relazione  all'entita'  delle  opere  di  urbanizzazione
primaria e, eventualmente, secondaria realizzate direttamente a  cura
dei proprietari, il contributo e' calcolato in via provvisoria  dagli
interessati,   salvo   successivo   conguaglio   sulla   base   delle
determinazioni del comune; 
  3) le cessione gratuita al comune  delle  aree  necessarie  per  le
opere di urbanizzazione  primaria  e  l'eventuale  cessione  gratuita
delle aree necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria
previste  e   determinate   in   proporzione   all'entita'   e   alle
caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo; 
  4)  l'eventuale  cessione  gratuita  di  aree  per  interventi   di
riqualificazione ambientale; 
  5) i termini, non superiori a dieci anni dalla data di approvazione
dei piani attuativi d'iniziativa privata  o  mista  pubblico-privata,
per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, l'ordine temporale ed
eventualmente di priorita' per la realizzazione  di  queste  opere  o
degli interventi previsti dal piano attuativo; 
  6)  le  garanzie  finanziarie  per  l'adempimento  degli   obblighi
derivanti dalla convenzione, di importo pari al costo delle opere  di
urbanizzazione,  come  quantificato  nel  computo  metrico-estimativo
allegato al piano; 
  7) le clausole penali applicabili; 
  8)  la  quantificazione  dell'indennizzo   dovuto   nel   caso   di
espropriazione  di  aree  necessarie  per  opere  di   urbanizzazione
secondaria, se determinabile in sede di piano attuativo, quando  tali
opere non sono comprese nella cessione gratuita ai sensi  del  numero
3)   e   sono   assoggettate   dal   PRG   a   vincolo    preordinato
all'espropriazione, nei limiti indicati nell'art. 48. 
  7. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale puo' individuare
ulteriori contenuti dei piani attuativi.