Art. 49
Disposizioni generali
1. Gli strumenti attuativi della pianificazione specificano e
sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere
generale.
2. La formazione di un piano attuativo e' obbligatoria nei casi
previsti dal PRG ai sensi dell'art. 24 e, per i piani di
lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'art. 50,
comma 5. In questi casi, fino all'approvazione del piano attuativo
sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume,
compreso il cambio di uso, quando e' previsto nell'ambito delle
predette categorie di intervento. E' ammessa inoltre la demolizione
degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani e destinati dal
PRG a demolizione o a ristrutturazione edilizia.
3. Il piano attuativo puo' apportare lievi modificazioni ai
perimetri delle zone individuate dal PRG per rispettare i confini
catastali o per regolarizzare aree, di ridotte dimensioni e di
collocazione periferica, che, per la loro conformazione, non sono
suscettibili di razionale utilizzazione a fini edificatori, se i
proprietari delle aree escluse dai piani attuativi in ragione della
riperimetrazione dichiarano espressamente, di non avere interesse ad
aderire al piano attuativo.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se il piano attuativo
o il relativo piano guida, previsto dall'art. 50, comma 7, o il
comparto edificatorio disciplinato dall'art. 53 richiedono delle
modifiche alle previsioni del PRG per una piu' razionale
programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che
approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento
di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la
procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG.
5. Non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi
edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri
quadrati, fatti salvi i piani previsti in corrispondenza degli ambiti
derivanti dal piano guida, ai sensi dell'art. 50, comma 7. Questa
disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei PRG
vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della legge
provinciale 14 maggio 2014, n. 3 (Modificazioni della legge
urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge
provinciale sui trasporti). In questo caso, se il PRG prevede
l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione, l'intervento
edilizio e' subordinato al permesso di costruire convenzionato
previsto dall'art. 84.
6. Gli elaborati progettuali dei piani attuativi contengono quali
parti integranti, in particolare:
a) il rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata, in
scala adeguata. Se e' prevista la modifica della quota del terreno
naturale, la documentazione planialtimetrica e' estesa anche alle
zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, per motivare la
necessita' della modifica in relazione a particolari caratteristiche
morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture
e dei terreni confinanti;
b) la planimetria in scala adeguata, con l'eventuale suddivisione
in lotti, che rappresenta le opere di urbanizzazione primaria e, se
necessario, secondaria, la sistemazione delle aree, l'articolazione e
la destinazione d'uso degli edifici esistenti o di progetto;
c) la planivolumetria generale dell'intervento, che rappresenta
anche gli edifici o gli elementi fisici presenti nelle zone
adiacenti;
d) l'indicazione di massima degli elementi tipologici ed edilizi di
riferimento, quali l'orientamento degli edifici, la tipologia delle
coperture, dei materiali e dei colori;
e) lo schema di convenzione, da stipulare fra gli interessati e il
comune, che prevede obbligatoriamente:
1) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione
primaria e, se necessario, secondaria, a carico del proprietario;
2) la misura del contributo di costruzione da corrispondere,
ridotto in relazione all'entita' delle opere di urbanizzazione
primaria e, eventualmente, secondaria realizzate direttamente a cura
dei proprietari, il contributo e' calcolato in via provvisoria dagli
interessati, salvo successivo conguaglio sulla base delle
determinazioni del comune;
3) le cessione gratuita al comune delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione primaria e l'eventuale cessione gratuita
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria
previste e determinate in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo;
4) l'eventuale cessione gratuita di aree per interventi di
riqualificazione ambientale;
5) i termini, non superiori a dieci anni dalla data di approvazione
dei piani attuativi d'iniziativa privata o mista pubblico-privata,
per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, l'ordine temporale ed
eventualmente di priorita' per la realizzazione di queste opere o
degli interventi previsti dal piano attuativo;
6) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione, di importo pari al costo delle opere di
urbanizzazione, come quantificato nel computo metrico-estimativo
allegato al piano;
7) le clausole penali applicabili;
8) la quantificazione dell'indennizzo dovuto nel caso di
espropriazione di aree necessarie per opere di urbanizzazione
secondaria, se determinabile in sede di piano attuativo, quando tali
opere non sono comprese nella cessione gratuita ai sensi del numero
3) e sono assoggettate dal PRG a vincolo preordinato
all'espropriazione, nei limiti indicati nell'art. 48.
7. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale puo' individuare
ulteriori contenuti dei piani attuativi.