Art. 50 
 
           Tipologie e contenuti degli strumenti attuativi 
                        della pianificazione 
 
  1. Gli strumenti attuativi dei PRG si articolano in: 
  a) piani di riqualificazione urbana; 
  b) piani attuativi per specifiche finalita'; 
  c) piani di lottizzazione. 
  2. I piani  di  riqualificazione  urbana  sono  piani  d'iniziativa
pubblica, privata o  mista  pubblico-privata,  per  riqualificare  il
tessuto urbanistico ed  edilizio  o  per  programmare  interventi  di
ristrutturazione edilizia di particolare complessita'.  Il  piano  di
riqualificazione e' finalizzato, in particolare: 
  a)  al  recupero  e  al  riutilizzo  di  aree  interessate  da  una
pluralita' di edifici esistenti e delle relative aree di  pertinenza,
anche comprese negli insediamenti storici; 
  b) al recupero e alla valorizzazione degli insediamenti  esistenti,
con specifico riferimento alla qualificazione degli spazi pubblici  e
di relazione urbana; 
  c)  alla  riqualificazione  del  tessuto  insediativo  ed  edilizio
mediante interventi di ristrutturazione urbanistica,  anche  mediante
sostituzione totale o parziale, se necessaria. 
  3. Il piano di riqualificazione urbana e' finalizzato al riordino e
al completamento degli insediamenti esistenti mediante: 
  a) integrazione di  diverse  categorie  d'intervento,  compresa  la
ristrutturazione urbanistica, definita dall'art. 77, comma 1, lettera
h),  per   il   recupero   degli   insediamenti,   delle   opere   di
urbanizzazione, degli spazi aperti e delle infrastrutture; 
  b) individuazione delle unita' d'intervento e delle unita' edilizie
costituite  almeno  da  un  intero  edificio,  compresa   l'area   di
pertinenza; 
  c) previsione di una pluralita' di funzioni. 
  4.  I  piani  attuativi  per  specifiche   finalita'   sono   piani
d'iniziativa  pubblica,   privata   o   mista   pubblico-privata,   e
riguardano, in particolare: 
  a) l'individuazione delle aree  e  degli  edifici  da  riservare  a
edilizia  abitativa  pubblica  o  agevolata,   nel   rispetto   della
disciplina provinciale vigente in materia; 
  b)   la   pianificazione   degli   insediamenti   produttivi,   per
disciplinare aree  destinate  ad  attivita'  produttive  del  settore
secondario, anche per i fini previsti dal  PUP.  Questi  piani  hanno
l'obiettivo    di     promuovere     un'efficace     e     coordinata
infrastrutturazione  e  utilizzazione  delle  aree.  In   deroga   ai
contenuti degli elaborati progettuali individuati dall'art. 49, comma
6,  gli  elaborati  relativi  ai  piani  attuativi  per  insediamenti
produttivi si limitano a individuare  gli  ambiti  d'intervento  e  a
definire le infrastrutture, i servizi comuni, gli orientamenti  degli
edifici. 
  5. I piani  di  lottizzazione  sono  piani  attuativi  d'iniziativa
privata  o,  nei  casi  previsti  dall'art.  52,  pubblica,  e   sono
obbligatori quando sono espressamente previsti dai PRG e nei seguenti
casi: 
  a) per  l'utilizzo  edificatorio  di  una  o  piu'  aree  contigue,
finalizzato alla creazione di una pluralita' di edifici oppure di  un
rilevante insieme di unita' immobiliari, anche in un unico  edificio,
compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree  gia'
edificate,  quando   e'   necessaria   l'esecuzione   di   opere   di
urbanizzazione primaria o il loro adeguamento; 
  b) per la trasformazione urbanistica o edilizia di una o piu'  aree
di estensione  superiore  ai  5.000  metri  quadrati,  calcolati  con
riferimento alla  superficie  fondiaria,  predisposta  attraverso  il
frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili,  o  atti
equivalenti, quando l'utilizzo  comporta  l'esecuzione  di  opere  di
urbanizzazione primaria. 
  6. I piani di riqualificazione urbana  e  i  piani  per  specifiche
finalita'  contengono  la  pianificazione   di   dettaglio   per   la
trasformazione delle aree e, se d'iniziativa pubblica, producono  gli
effetti di apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio  e  di
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  e  indifferibilita'.
L'efficacia dell'apposizione del vincolo  e  della  dichiarazione  di
pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' decorre dalla  data  di
approvazione del piano, ai sensi dell'art. 49. 
  7. Quando l'approvazione di un piano attuativo d'iniziativa privata
o mista pubblico-privata e' obbligatoria  ai  sensi  dell'art.  24  e
dell'art. 49, comma 2, il comune puo'  approvare  un  apposito  piano
guida, per orientare le iniziative di attuazione e  per  individuare,
all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel  rispetto
di previsioni che interessano l'intera area,  singoli  ambiti  per  i
quali possono essere adottati piani parziali  e  distinti.  Il  piano
guida, nel rispetto dei parametri  stabiliti  dal  PRG,  assicura  la
contestuale programmazione delle opere di urbanizzazione  primaria  e
stabilisce le indicazioni per la  coerente  sistemazione  urbanistica
dell'area e per il suo inserimento nel  territorio  circostante,  con
particolare riferimento alla destinazione delle  singole  aree,  alla
tipologia edilizia, alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e,  se
necessario, secondaria.