Art. 74 
 
                     Attuazione della misura 19 
                  del Programma di sviluppo rurale 
 
  1.  Per  garantire  la  continuita'  delle  attivita'   finalizzate
all'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della
Regione   Friuli-Venezia   Giulia   per   gli   anni   2014-2020    e
l'utilizzazione delle risorse comunitarie e  statali  assegnate  alla
Regione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  ai
gruppi di azione locale, nelle more dell'approvazione delle strategie
di  sviluppo  locale,   nonche'   nelle   more   dell'adeguamento   e
operativita' del sistema informatizzato di ricezione delle domande di
aiuto e pagamento dell'organismo pagatore, finanziamenti a titolo  di
anticipazione sulle spese ammissibili a valere sulle sottomisure 19.1
(Sostegno preparatorio) e 19.4 (costi gestionali del GAL e costi  per
l'attivita' di animazione della SSL). 
  2. Le erogazioni di cui al  comma  1  sono  disposte  a  titolo  di
anticipazione dei pagamenti che i gruppi di azione locale chiederanno
all'organismo pagatore del programma,  con  obbligo  di  restituzione
delle  stesse   all'Amministrazione   regionale   a   seguito   degli
accreditamenti disposti dall'organismo pagatore a favore  dei  gruppi
di azione locale con riferimento  a  singole  domande  di  pagamento,
comprese le domande di pagamento delle anticipazioni  previste  dalle
sottomisure 19.1 e 19.4. 
  3. L'anticipazione puo' essere richiesta da ogni gruppo  di  azione
locale che abbia presentato la manifestazione  di  interesse  per  la
sottomisura  19.1  di  cui  all'avviso  pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale della Regione n. 39 del 30 settembre 2015,  giusta  decreto
del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n.
1367 del 21 settembre 2015, nella misura massima di 62.000 euro. 
  4. Le richieste di anticipazione, anche per  frazioni  dell'importo
massimo concedibile e fino a raggiungimento di quest'ultimo,  vengono
presentate al  Servizio  coordinamento  politiche  per  la  montagna,
accompagnate da  fideiussione  per  l'importo  richiesto,  maggiorate
degli interessi previsti dall'art. 49 della legge regionale 20  marzo
2000, n. 7, entro il 30 settembre 2016. 
  5. Con il decreto di concessione dei finanziamenti  sono  stabiliti
le modalita' e i termini di  restituzione  delle  somme  erogate.  Il
termine ultimo di restituzione e' fissato al 30 giugno 2017.