Art. 64 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di  acqua  pubblica
soggette  alle  procedure  di  verifica  di  assoggettabilita'  o  di
valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  e  della  legge
regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia  di  valutazione
ambientale strategica (VAS), di  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA),  di   autorizzazione   integrata   ambientale   (AIA)   e   di
autorizzazione unica ambientale (AUA),  e'  subordinato  all'adozione
del  provvedimento  di  esclusione  dalla  procedura  di  VIA  o  del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. A  tal
fine i termini del procedimento per  il  rilascio  della  concessione
sono sospesi. 
  2. I disciplinari delle concessioni sottoposte  alle  procedure  di
verifica di assoggettabilita' o di VIA  recepiscono  le  prescrizioni
contenute nei relativi provvedimenti. 
  3. Le domande  di  derivazione  soggette  alla  VIA  di  competenza
nazionale  sono  procedibili  solo  a   seguito   dell'adozione   del
provvedimenti di esclusione di assoggettabilita' o della pronuncia di
valutazione di impatto ambientale positiva.