Art. 64 Disposizioni generali 1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), e' subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. A tal fine i termini del procedimento per il rilascio della concessione sono sospesi. 2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilita' o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti. 3. Le domande di derivazione soggette alla VIA di competenza nazionale sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimenti di esclusione di assoggettabilita' o della pronuncia di valutazione di impatto ambientale positiva.