Art. 65 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilita' 1. In caso di domande di concessione soggette a verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 48 della legge regionale n. 10/2010, il settore competente, conclusa la verifica preliminare ai sensi degli articoli 43 e 44, espletati gli adempimenti finalizzati all'individuazione di eventuali domande concorrenti di cui agli articoli 45 e 46 o 47, e ove necessario, indetta la visita locale istruttoria di cui all'art. 48, assegna a tutti i richiedenti, per la presentazione della istanza di verifica di assoggettabilita' corredata dalla documentazione prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006, uno stesso termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni decorrenti: a) dalla scadenza del termine indicato all'art. 46, comma 1, in assenza di concorrenza; b) dalla data di pubblicazione delle medesime ai sensi del medesimo art. 46, comma 4, nel caso di domande in concorrenza,. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta di proroga, le domande di concessione sono rigettate. 3. A seguito dell'avvenuta presentazione delle istanze di verifica assoggettabilita' a VIA ai sensi del comma 1, il settore competente convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della l. 241/1990. Alla conferenza sono invitate le amministrazioni e gli enti chiamati ad esprimersi ai fini del rilascio della concessione. La conferenza acquisisce gli esiti dei procedimenti di verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui all'art. 47 della legge regionale n. 10/2010. 4. Nell'ambito delle conferenza di cui al comma 3, il settore competente procede alla valutazione di tutti gli elementi che incidono sulla preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 46, ivi compresi i profili ambientali. L'esame contestuale degli elementi di preferenza e' esteso anche alle eventuali domande concorrenti non soggette alla fase di verifica di assoggettabilita'. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. 5. Nel caso in cui la domanda del proponente o quella ritenuta preferibile in esito alla concorrenza, sia esclusa dalla procedura di VIA, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui al comma 3 e' adottata a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 49 e previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente. 6. Nel caso in cui la domanda del richiedente o quella ritenuta preferibile in esito alla concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 52 della legge regionale n. 10/2010, il settore competente nell'ambito della determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3, assegna al proponente prescelto, il termine di cui all'art. 66, comma 2, lettera b) per la presentazione dell'istanza di VIA. Decorso inutilmente tale termine, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione e' rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente: a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se sottoposta a VIA, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa; b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA. 7. Alle domande di cui al presente articolo soggette alla procedura di VIA si applicano le disposizioni di cui all'art. 66.