Art. 65 
 
Coordinamento  delle  procedure  di  rilascio  della  concessione  di
  derivazione e di verifica di assoggettabilita' 
 
  1. In caso  di  domande  di  concessione  soggette  a  verifica  di
assoggettabilita'  di  cui  all'art.  48  della  legge  regionale  n.
10/2010, il settore competente, conclusa la verifica  preliminare  ai
sensi degli articoli 43 e 44, espletati gli  adempimenti  finalizzati
all'individuazione di  eventuali  domande  concorrenti  di  cui  agli
articoli 45 e 46 o 47, e ove necessario,  indetta  la  visita  locale
istruttoria di cui all'art. 48, assegna a tutti i richiedenti, per la
presentazione  della  istanza  di   verifica   di   assoggettabilita'
corredata dalla documentazione  prevista  dall'art.  20  del  decreto
legislativo n. 152/2006, uno stesso termine non  inferiore  a  trenta
giorni e non superiore a quarantacinque giorni decorrenti: 
    a) dalla scadenza del termine indicato all'art. 46, comma  1,  in
assenza di concorrenza; 
    b) dalla data  di  pubblicazione  delle  medesime  ai  sensi  del
medesimo art. 46, comma 4, nel caso di domande in concorrenza,. 
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, salvo motivata
richiesta di proroga, le domande di concessione sono rigettate. 
  3. A seguito dell'avvenuta presentazione delle istanze di  verifica
assoggettabilita' a VIA ai sensi del comma 1, il  settore  competente
convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della
l. 241/1990. Alla conferenza sono invitate le amministrazioni  e  gli
enti chiamati ad esprimersi ai fini del rilascio  della  concessione.
La conferenza acquisisce gli esiti dei procedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' di cui  all'art.  20  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e di cui all'art. 47 della legge regionale n. 10/2010. 
  4. Nell'ambito delle conferenza di  cui  al  comma  3,  il  settore
competente  procede  alla  valutazione  di  tutti  gli  elementi  che
incidono sulla preferenza da accordarsi all'istanza che,  tra  quelle
ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui  all'art.
46, ivi compresi i  profili  ambientali.  L'esame  contestuale  degli
elementi  di  preferenza  e'  esteso  anche  alle  eventuali  domande
concorrenti non soggette alla fase di verifica di  assoggettabilita'.
Il settore competente, a conclusione della procedura di  concorrenza,
provvede a formare la graduatoria  di  tutte  le  domande  accettate,
individuando tra loro quella da preferire. 
  5. Nel caso in cui la domanda  del  proponente  o  quella  ritenuta
preferibile in esito alla concorrenza, sia esclusa dalla procedura di
VIA, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui al
comma 3 e' adottata a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 49
e previa acquisizione del  disciplinare  sottoscritto  e  contestuale
verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente. 
  6. Nel caso in cui la domanda del  richiedente  o  quella  ritenuta
preferibile in esito  alla  concorrenza,  sia  da  assoggettare  alla
procedura di valutazione di impatto ambientale  di  cui  all'art.  52
della legge regionale n. 10/2010, il settore  competente  nell'ambito
della determinazione conclusiva della conferenza di cui al  comma  3,
assegna al proponente prescelto, il termine di cui all'art. 66, comma
2, lettera b) per  la  presentazione  dell'istanza  di  VIA.  Decorso
inutilmente tale termine, salvo motivata  richiesta  di  proroga,  la
domanda  di  concessione  e'  rigettata  e,  in   caso   di   domande
concorrenti, il settore competente: 
    a) assegna il medesimo termine alla domanda  utilmente  collocata
in graduatoria, se sottoposta a VIA, fino  all'eventuale  esaurimento
della graduatoria stessa; 
    b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente
collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla  procedura
di VIA. 
  7. Alle domande di cui al presente articolo soggette alla procedura
di VIA si applicano le disposizioni di cui all'art. 66.