Art. 66 
 
Coordinamento  delle  procedure  di  rilascio  della  concessione  di
  derivazione e valutazione di impatto ambientale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge n. 241/1990 tutte  le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione  dei
progetti  di  derivazione  e  delle  opere  connesse  soggetti   alla
procedura di valutazione di impatto ambientale  di  cui  all'art.  52
della legge regionale n. 10/2010, sono  acquisiti  nell'ambito  della
conferenza di servizi di  cui  all'art.  25,  comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalita' organizzative di
coordinamento definite con deliberazione della Giunta  regionale  nel
rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. 
  2. Ai fini del comma  1  il  settore  competente,  ai  sensi  degli
articoli da 43 a 48: 
    a) verifica la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle
concessione e alla valutazione degli elementi di preferenza  in  caso
di domande concorrenti previa consultazione, nell'ambito della visita
locale o della  conferenza  istruttoria  appositamente  indetta,  dei
rappresentanti delle amministrazioni a cui  compete  il  rilascio  di
autorizzazioni,  nulla  osta  o  altri  atti  di   assenso   comunque
denominati, ai sensi dell'art. 45 commi 5, 6, e 7. 
    b) in esito alla verifica di  cui  alla  lettera  a)  assegna  al
richiedente o, in caso di concorrenza, al  proponente  della  domanda
ritenuta preferibile, un termine non superiore a novanta giorni,  per
la presentazione della  relativa  istanza  di  VIA,  corredata  della
documentazione  di  cui  all'art.  23  del  decreto  legislativo   n.
152/2006. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, lettera b)  il
settore competente, salvo motivata richiesta di proroga,  rigetta  la
domanda di concessione di derivazione e procede, in caso  di  domande
concorrenti: 
    a) ad  assegnare  il  medesimo  termine  alla  domanda  utilmente
collocata in graduatoria, se sottoposta  a  VIA,  fino  all'eventuale
esaurimento della graduatoria stessa; 
    b)  all'istruttoria  della   domanda   utilmente   collocata   in
graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA. 
  4. In esito alla  pronuncia  di  VIA  negativa  o,  comunque,  alla
determinazione conclusiva della conferenza  di  VIA  che  accerti  la
sussistenza di motivi ostativi  al  rilascio  della  concessione,  il
settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai
sensi del comma 2, lettere a) e b).