Art. 66 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge n. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 52 della legge regionale n. 10/2010, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalita' organizzative di coordinamento definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. 2. Ai fini del comma 1 il settore competente, ai sensi degli articoli da 43 a 48: a) verifica la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione e alla valutazione degli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti previa consultazione, nell'ambito della visita locale o della conferenza istruttoria appositamente indetta, dei rappresentanti delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ai sensi dell'art. 45 commi 5, 6, e 7. b) in esito alla verifica di cui alla lettera a) assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile, un termine non superiore a novanta giorni, per la presentazione della relativa istanza di VIA, corredata della documentazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, lettera b) il settore competente, salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione e procede, in caso di domande concorrenti: a) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se sottoposta a VIA, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa; b) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA. 4. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 2, lettere a) e b).