Art. 67 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza 1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a VINCA, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all'autorita' competente per la VINCA ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010). In tal casi i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura ed i disciplinari delle concessioni e/o le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA. 2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio puo' essere presentato contestualmente alla domanda di concessione. 3. Ai sensi dell'art. 88 comma 2 della legge regionale n. 30/2015, il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorita' competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte. 4. I disciplinari delle concessioni sottoposte a VINCA recepiscono le prescrizioni contenute nel relativo provvedimento.