Art. 67 
 
Coordinamento  delle  procedure  di  rilascio  della  concessione  di
              derivazione e di valutazione di incidenza 
 
  1. Le derivazioni di acqua pubblica o i  progetti  delle  opere  di
presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette  a  VINCA,
sono sottoposti al procedimento  ivi  disciplinato.  A  tal  fine  il
proponente  presenta  apposito  studio  d'incidenza  corredato  della
prescritta documentazione, all'autorita' competente per la  VINCA  ai
sensi dell'art. 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30  (Norme
per   la   conservazione   e   la   valorizzazione   del   patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010). In tal  casi  i  termini
del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento  di  tale
procedura ed i disciplinari delle concessioni e/o  le  autorizzazioni
alla realizzazione delle opere di presa e accessorie  recepiscono  le
prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA. 
  2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio puo'  essere
presentato contestualmente alla domanda di concessione. 
  3. Ai sensi dell'art. 88 comma 2 della legge regionale n.  30/2015,
il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata
all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con  il
supporto  delle  autorita'  competente,  individuata  ai  sensi   del
medesimo  articolo,  la  sussistenza  di  possibili  incidenze  sugli
stessi, ai fini dell'attivazione delle procedure  di  valutazione  di
incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure,
l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte. 
  4. I disciplinari delle concessioni sottoposte a VINCA  recepiscono
le prescrizioni contenute nel relativo provvedimento.