Art. 68 
 
Coordinamento delle  procedure  di  rilascio  della  concessione  per
  utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilita'
  e di valutazione di impatto ambientale 
 
  1. Le domande di concessione per uso idroelettrico,  soggette  alla
fase di verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 48 della  legge
regionale  n.  10/2010,  per  le   quali   debba   essere   acquisita
l'autorizzazione unica di cui alla legge regionale n.  39/2005,  sono
presentate con le  modalita'  di  cui  all'art.  50,  comma  1  e  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 65. 
  2. Ai fini del comma 1, la valutazione dei  profili  ambientali  si
estende  anche  all'impianto  di  produzione  energetica,  ai   sensi
dell'art. 47 comma 3, lettera d) della legge regionale n. 10/2010. 
  3. Se la domanda del proponente o quella  ritenuta  preferibile  in
sede di concorrenza, e' esclusa  dalla  procedura  di  VIA  ai  sensi
dell'art. 65 comma 5, il settore  competente  prosegue  l'istruttoria
secondo le procedure di coordinamento previste dall'art. 50, commi da
4  a  8,  per   il   rilascio   contestuale   della   concessione   e
dell'autorizzazione unica. 
  4. Se la domanda del proponente o quella  ritenuta  preferibile  in
sede di concorrenza, e' da assoggettare a VIA ai sensi  dell'art.  65
comma 6, il settore competente richiede dal proponente  prescelto  di
produrre la documentazione necessaria all'avvio del  procedimento  di
rilascio  dell'autorizzazione  unica  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 50 commi 4 o 5, ai fini dell'espletamento  delle  procedure
di coordinamento di cui all'art. 66. 
  5. Qualora la domanda del proponente o quella ritenuta  preferibile
in sede di concorrenza, sia soggetta direttamente a VIA,  il  settore
competente  richiede  al  proponente   prescelto   di   produrre   la
documentazione necessaria  all'avvio  del  procedimento  di  rilascio
dell'autorizzazione unica ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  50
commi  4  o  5  ai  fini   dell'espletamento   delle   procedure   di
coordinamento di cui all'art. 66. 
  6.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4,  e  5  la  valutazione  della
compatibilita' ambientale si estende ai profili  ambientali  relativi
all'impianto    di    produzione    energetica    anche    ai    fini
dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 della legge regionale n.
39/2005.