Art. 69 Varianti 1. E' fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente. 2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza. 3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonche' della qualita' delle acque dell'area in esame, con riferimento in particolare a: a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa; b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione; d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni. 4. E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA. 5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, ma incidenti sul buon regime delle acque, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l'utente presenta istanza al settore competente, allegando: a) l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria; b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare. 6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente procede ad effettuare un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni giorni, che e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente. Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione. 7. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento nonche' agli obblighi di istallazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attivita' svolta, nei casi previsti all'art. 4, nonche' le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. 8. In caso di accertata urgenza, il settore competente puo' autorizzare, in via provvisoria, l'attuazione delle variazioni necessarie, fermo restando l'obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione e' sempre subordinata alla costituzione di garanzia di cui all'art. 63 di importo pari alle opere da ripristinare. 9. E' fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, anche se non costituiscono variante ai sensi dei commi 3,4 e 5. Il concessionario e' comunque tenuto a dare preventiva comunicazione al settore competente degli interventi di manutenzione da eseguire sulle opere della derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione.