Art. 69 
 
                              Varianti 
 
  1. E' fatto divieto al concessionario di apportare  alle  opere  di
derivazione delle acque oggetto di  concessione  varianti,  aggiunte,
modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione  da  parte  del
settore competente. 
  2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il
settore competente procede  con  tutte  le  formalita'  e  condizioni
richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza. 
  3.  Per  variante  sostanziale  si  intende  ogni   modifica   alla
concessione originaria, che renda necessaria  una  nuova  valutazione
dei diritti o degli interessi  di  terzi,  del  contesto  ambientale,
dell'assetto idraulico o idrogeologico nonche' della  qualita'  delle
acque dell'area in esame, con riferimento in particolare a: 
    a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa; 
    b) variazione in aumento del  prelievo  o  in  diminuzione  della
restituzione; 
    c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione; 
    d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle  opere  o  degli
impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni. 
  4. E' sempre considerata variante sostanziale  la  modifica  quando
determina l'assoggettamento della concessione e delle relative  opere
alle procedure di VIA. 
  5. Sono considerate varianti  non  sostanziali  tutte  le  restanti
modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai  commi  3  e  4,  ma
incidenti  sul  buon  regime  delle  acque,   fatte   salve   diverse
disposizioni della pianificazione di bacino.  Il  tal  caso  l'utente
presenta istanza al settore competente, allegando: 
    a) l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria; 
    b) la relazione descrittiva  delle  modifiche  che  si  intendono
effettuare. 
  6. Ai fini dell'approvazione  della  variante  non  sostanziale  il
settore competente procede ad effettuare  un'istruttoria  abbreviata,
con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei  soli  albi  pretori
telematici dei comuni interessati per un periodo di  quindici  giorni
consecutivi, con acquisizione dei soli pareri necessari in  relazione
alla natura della variante. L'istruttoria prevede la  visita  locale,
ove necessaria a tutela degli interessi  dei  terzi  ed  il  relativo
procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o
di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni  giorni,
che e' sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli  adempimenti
a carico del  richiedente.  Nel  caso  di  variante  non  sostanziale
permane la scadenza originaria della concessione. 
  7.  Indipendentemente  dalla  natura  della  variante,  il  settore
competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed  il
disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui agli articoli  4
e 5 del presente regolamento nonche' agli  obblighi  di  istallazione
dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui  al  decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015.  A  tal  fine  il
richiedente indica nella richiesta di variante le  misure  idonee  ad
ottenere  il  maggiore  risparmio  idrico  possibile,  in   relazione
all'attivita' svolta,  nei  casi  previsti  all'art.  4,  nonche'  le
caratteristiche del dispositivo di  misura  che  intende  installare,
qualora non previsto dalla concessione originaria. 
  8. In  caso  di  accertata  urgenza,  il  settore  competente  puo'
autorizzare,  in  via  provvisoria,  l'attuazione  delle   variazioni
necessarie,  fermo   restando   l'obbligo   del   concessionario   di
conformarsi  alle  prescrizioni  e  condizioni  stabilite  oppure   a
demolire quanto costruito in  caso  di  diniego  della  variante.  Il
rilascio dell'autorizzazione e' sempre subordinata alla  costituzione
di garanzia di  cui  all'art.  63  di  importo  pari  alle  opere  da
ripristinare. 
  9. E' fatto divieto al concessionario di apportare  alle  opere  di
derivazione delle acque oggetto di concessione, aggiunte,  modifiche,
innovazioni ed altro,  senza  autorizzazione  da  parte  del  settore
competente, anche se non costituiscono variante ai  sensi  dei  commi
3,4 e 5. Il concessionario  e'  comunque  tenuto  a  dare  preventiva
comunicazione al settore competente degli interventi di  manutenzione
da eseguire sulle opere della derivazioni e nei meccanismi  destinati
alla produzione.