Art. 70 Sostituzione di pozzi. 1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purche' non prevedano l'approfondimento del pozzo. 2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione. 3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsolescente, precedentemente concessionato costituisce variante sostanziale. 4. Le attivita' di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei caso in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli gia' concessionati, e abbia una profondita' uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento. 5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico e' tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.