Art. 70 
 
                       Sostituzione di pozzi. 
 
  1. I lavori di manutenzione  dei  pozzi  sono  liberi  purche'  non
prevedano l'approfondimento del pozzo. 
  2. L'approfondimento di un pozzo costituisce  variante  sostanziale
alla concessione. 
  3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di  un  pozzo
obsolescente,  precedentemente  concessionato  costituisce   variante
sostanziale. 
  4. Le attivita' di cui  al  comma  3,  costituiscono  variante  non
sostanziale nei caso in cui  il  pozzo  di  nuova  realizzazione  sia
ubicato nelle immediate vicinanze di quello  da  sostituire,  prelevi
dalla stessa falda  in  quantitativi  non  superiori  a  quelli  gia'
concessionati, e abbia una profondita' uguale  a  quella  precedente,
con una tolleranza del 5 per cento. 
  5. I lavori di manutenzione di qualsiasi  tipo  sui  pozzi  ad  uso
domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico e'  tenuto
a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta  giorni
dalla fine dei lavori.