Art. 71 
 
                             Sottensioni 
 
  1. La sottensione totale si  ha  in  presenza  di  una  domanda  di
concessione  di  acqua  pubblica  per   la   quale   si   verifichino
contestualmente le seguenti condizioni: 
    a) incompatibilita' tecnica con una o piu' utenze  legittimamente
concesse, intendendosi per incompatibilita' sia la impossibilita'  di
coesistenza  fra  le  opere  di  presa  o  di  restituzione  sia   la
inconciliabilita' di esercizio delle  derivazioni  in  rapporto  alla
risorsa idrica disponibile; 
    b)  valutazione  di  maggiore  rispondenza  della  nuova  domanda
all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa. 
  2. La sottensione parziale si  ha  quando,  valutato  il  rilevante
interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonche'
la possibilita' di coesistenza della nuova concessione con  le  altre
preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni: 
    a) necessita', per ragioni tecniche od economiche,  di  avvalersi
delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la
nuova utenza; 
    b) possibilita' di accordare parte della risorsa idrica spettante
ad una preesistente  concessione  per  consentire  l'esercizio  della
nuova utenza. 
  3. L'opportunita' del ricorso alla sottensione  totale  o  parziale
per le utenze legittimamente  costituite  e'  accertata  dal  settore
competente in fase di istruttoria. 
  4. L'utente sottendente e' tenuto a garantire a quello sotteso  una
quantita' di acqua o di energia corrispondente  a  quella  utilizzata
dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei caso in cui  la
fornitura di acqua e di  energia  non  sia,  in  tutto  o  in  parte,
possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore
economico della preesistente utenza. 
  5. Il settore competente  recepisce  nel  disciplinare  l'eventuale
accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di  acqua
e di energia o all'ammontare  dell'indennizzo.  In  assenza  di  tale
accordo, la decisione spetta al settore competente. 
  6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la
quantificazione degli indennizzi di cui  al  comma  4,  tenuto  conto
delle norme in materia di espropriazione. 
  7. Il nuovo concessionario provvede a proprie  cura  e  spese  alle
trasformazioni tecniche necessarie al fine di  non  pregiudicare  gli
interessi degli utenti preesistenti. 
  8. Gli utenti preesistenti sono tenuti  a  versare  annualmente  al
nuovo concessionario: 
    a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione; 
    b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal  nuovo
concessionario, siano sollevati dall'obbligo di  sostenere  spese  di
esercizio, una quota delle spese di  esercizio  sostenute  dal  nuovo
concessionario, in misura comunque non  superiore  agli  esborsi  che
avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione. 
  9. Il provvedimento di concessione che  stabilisce  la  sottensione
totale  revoca   contestualmente   la   concessione   precedentemente
rilasciata all'utente sotteso. 
  10. Il provvedimento di concessione che stabilisce  la  sottensione
parziale  costituisce  variante  alla   concessione   precedentemente
rilasciata all'utente sotteso.