Art. 72 
 
                                Couso 
 
  1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario,  per
ragioni tecniche ed economiche ovvero per  garantire  il  corretto  e
razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o
di derivazione di altre utenze preesistenti,  il  settore  competente
indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed
il compenso che il nuovo utente e' tenuto a  corrispondere  a  quelli
preesistenti. Al provvedimento e'  allegata  la  convenzione  per  il
couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti,  il  couso
e' disciplinato d'ufficio. 
  2. Con le stesse modalita' di cui all'art. 71 il settore competente
puo' accordare la concessione di  derivare  ed  utilizzare  parte  di
acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di  soddisfare
altrimenti il nuovo richiedente e la nuova  concessione  risponda  al
prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la  finalita'
di quelle preesistenti.