Art. 72 Couso 1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente e' tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento e' allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso e' disciplinato d'ufficio. 2. Con le stesse modalita' di cui all'art. 71 il settore competente puo' accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.