Art. 73 Rinnovo della concessione 1. Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione della relativa domanda sei mesi prima della scadenza naturale del titolo originario ed e' consentito: a) qualora persistano le condizioni e le finalita' della derivazione originaria; b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio; c) qualora siano accertate le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e, ove previsto, 6 del presente regolamento. 2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. 3. L'avviso contiene anche modalita' e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali. 4. Chiunque vi abbia interesse puo' partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni del richiedente. 5. Fatte salve disposizioni piu' restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticita', di cui all'art. 2 comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell'Autorita' di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente puo' acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni. 6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente. 7. Il settore competente ha facolta' di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite. 8. La domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione e' soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione. 9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza puo' proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo. 10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti e' istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. 11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione e' integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, con: a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalita' di misurazione richiesta; b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso; c) le modalita' di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni; d) il grado di dettaglio e le modalita' di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c). 12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).