Art. 73 
 
                      Rinnovo della concessione 
 
  1. Il rinnovo della concessione e' subordinato  alla  presentazione
della relativa domanda sei mesi prima  della  scadenza  naturale  del
titolo originario ed e' consentito: 
    a)  qualora  persistano  le  condizioni  e  le  finalita'   della
derivazione originaria; 
    b) qualora non siano intervenute ragioni  di  pubblico  interesse
che ostino al rilascio; 
    c) qualora siano accertate le condizioni di cui agli articoli  4,
5 e, ove previsto, 6 del presente regolamento. 
  2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il  settore  competente  procede
alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso  con
pubblicazione sul sito internet della Regione  e  sull'albo  pretorio
telematico dei comuni interessati per un periodo di  quindici  giorni
consecutivi. 
  3. L'avviso contiene anche modalita' e termini per la presentazione
di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali. 
  4. Chiunque vi abbia interesse puo' partecipare alla visita  locale
e  presentare  memorie  scritte  ed  osservazioni  che   il   settore
competente ha l'obbligo di valutare  ove  siano  pertinenti,  potendo
acquisire anche le controdeduzioni del richiedente. 
  5.  Fatte  salve  disposizioni  piu'  restrittive  previste   dalla
pianificazione di bacino, i rinnovi  di  concessioni  di  derivazione
ubicate in corpi idrici in situazione di criticita', di cui  all'art.
2 comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell'Autorita' di  bacino
competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed
alla  rilevanza  della  concessione,  il  settore   competente   puo'
acquisire il parere degli soggetti  pubblici  che  sono  chiamati  ad
esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni. 
  6. Effettuate le necessarie verifiche,  il  dirigente  del  settore
competente assume un  atto  espresso  e  motivato  di  diniego  o  di
accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni,  che  si
intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti
a carico del richiedente. 
  7. Il settore competente ha facolta'  di  condizionare  l'esercizio
della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso  la  redazione
di un nuovo disciplinare  o  di  un  disciplinare  aggiuntivo,  e  di
adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in
ragione degli eventuali aggiornamenti del canone  e  delle  eventuali
varianti assentite. 
  8. La domanda di rinnovo comporti  varianti  sostanziali  ai  sensi
degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione  e'  soggetto  al
procedimento per rilascio di nuova concessione. 
  9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro  la  data  di
naturale scadenza della  concessione  ed  il  concessionario  sia  in
regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni,  l'utenza  puo'
proseguire anche  oltre  la  scadenza  originaria,  in  attesa  delle
determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo. 
  10. Nel caso in cui la  domanda  di  rinnovo,  presentata  oltre  i
termini previsti e' istruita come una nuova concessione.  Il  settore
competente ordina la sospensione  della  derivazione  ed  applica  le
sanzioni previste  dall'art.  17  del  regio  decreto  n.  1775/1933.
L'autorita' competente, con espresso  provvedimento  nel  quale  sono
stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente  consentire  la
continuazione provvisoria del prelievo  in  presenza  di  particolari
ragioni di interesse generale, purche' l'utilizzazione non risulti in
palese contrasto con i diritti di terzi e con il  buon  regime  delle
acque. 
  11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di  concessione
e' integrato,  in  adempimento  agli  obblighi  di  cui  al  d.p.g.r.
51/R/2015, con: 
    a)  la  descrizione  delle  caratteristiche  del  dispositivo  di
misura, funzionali alla modalita' di misurazione richiesta; 
    b) il termine entro cui il  dispositivo  di  misura  deve  essere
istallato con  il  divieto  di  effettuare  i  prelievi  prima  della
regolare messa in funzione dello stesso; 
    c)  le  modalita'  di  rilevazione  dei  dati  risultanti   dalle
misurazioni; 
    d) il grado di dettaglio  e  le  modalita'  di  comunicazione  al
settore competente, dei dati di cui alla lettera c). 
  12. Per il  rinnovo  delle  concessioni  ad  uso  idroelettrico  di
potenza nominale media superiore a tremila  kilowatt  si  applica  lo
speciale procedimento previsto dall'art. 12 del  decreto  legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).