Art. 74 Trasferimento di utenza 1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione e' firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra. 2. La richiesta di variazione di titolarita' della concessione gia' rilasciata, contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e all'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilita' delle opere o del fondo. 3. Il settore competente, previa istruttoria dei requisiti del subentrante ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di modifica della titolarita' della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie intestati al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento e' sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente. 4. Il deposito di cui al comma 3 non e' effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di societa' o conferimento di azienda. 5. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione al settore competente della variazione di titolarita' della concessione. 6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.