Art. 33 Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche (articolo 50 della legge regionale n. 51/2009) 1. Le aziende sanitarie territoriali attestano il mantenimento dei requisiti di esercizio entro il 31 dicembre 2016. 2. In presenza di variazioni le strutture sanitarie pubbliche provvedono all'attestazione dei requisiti di esercizio entro il 31 marzo 2017. 3. Le strutture sanitarie pubbliche attestano il possesso dei requisiti di accreditamento nei seguenti termini: a) i requisiti organizzativi di livello aziendale ed almeno un processo entro il 31 marzo 2017; b) il 30 per cento dei processi entro il 31 luglio 2017; c) il 60 per cento dei processi entro il 31 dicembre 2017; d) il 100 per cento dei processi entro il 30 giugno 2018.