Art. 36 
 
Adeguamento ai  requisiti  (articolo  50  della  legge  regionale  n.
                              51/2009) 
 
  1. Le strutture sanitarie  private  si  adeguano  ai  requisiti  di
esercizio entro il 31 dicembre 2017. 
  2.  La  Regione  trasmette  ai  comuni  l'elenco  delle   strutture
sanitarie per le dipendenze patologiche, gia' iscritte, alla data  di
entrata in vigore del presente regolamento, all'Albo regionale  degli
Enti Ausiliari di cui all'abrogata legge regionale 11 agosto 1993, n.
54  (Istituzione  dell'Albo  regionale  degli  Enti   Ausiliari   che
gestiscono sedi operative per la riabilitazione  e  il  reinserimento
dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l'iscrizione),
che hanno superato positivamente la verifica relativa al possesso dei
requisiti prescritti, per l'adozione da parte del comune del relativo
provvedimento autorizzativo.