Art. 36 Adeguamento ai requisiti (articolo 50 della legge regionale n. 51/2009) 1. Le strutture sanitarie private si adeguano ai requisiti di esercizio entro il 31 dicembre 2017. 2. La Regione trasmette ai comuni l'elenco delle strutture sanitarie per le dipendenze patologiche, gia' iscritte, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'Albo regionale degli Enti Ausiliari di cui all'abrogata legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'Albo regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l'iscrizione), che hanno superato positivamente la verifica relativa al possesso dei requisiti prescritti, per l'adozione da parte del comune del relativo provvedimento autorizzativo.