Art. 39 
 
              Riconversione e formazione del personale 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'allegato  A  relativamente
alla figura professionale  dell'educatore  per  l'area  della  salute
mentale, il personale con la qualifica di animatore, gia' operante  a
qualunque titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale
2 agosto 2016, n. 50 (Disposizioni  sulle  procedure,  sui  requisiti
autorizzativi di esercizio e  sui  sistemi  di  accreditamento  delle
strutture sanitarie. Modifiche alla legge regionale n. 51/2009) nella
suddetta area, continua a  svolgere  le  relative  funzioni  fino  al
collocamento in quiescenza. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in
cui  le  strutture  operanti  nell'ambito  della  salute  mentale  si
avvalgono  di  animatori  che  hanno  un  rapporto  contrattuale  con
soggetti terzi. 
  3. Le strutture  sanitarie  private  per  le  nuove  assunzioni  di
personale di supporto all'assistenza fanno riferimento, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, al profilo dell'operatore
socio-sanitario; devono, altresi', favorire la  riqualificazione  del
personale  attualmente  in  servizio  addetto  ai  servizi   sanitari
ausiliari con diverso profilo, entro il 31 dicembre 2019.