Art. 76 Esercizio dell'attivita' degli stabilimenti balneari 1. L'apertura di stabilimenti balneari e' soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. 2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento, nonche' il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia. La SCIA puo' ricomprendere anche le attivita' di cui all'art. 75, commi 2 e 3. 3. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Citta' metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.