Art. 76 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
                     degli stabilimenti balneari 
 
  1. L'apertura di  stabilimenti  balneari  e'  soggetta  a  SCIA  da
presentare, esclusivamente in via telematica,  allo  SUAP  competente
per territorio. 
  2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 33,
commi 1, 2  e  3,  e  dal  regolamento,  nonche'  il  rispetto  della
disciplina  vigente  in  materia  di  sicurezza,  igiene  e  sanita',
urbanistica e edilizia. La SCIA puo' ricomprendere anche le attivita'
di cui all'art. 75, commi 2 e 3. 
  3. Lo SUAP, entro  cinque  giorni  dal  ricevimento,  trasmette  al
comune capoluogo e alla Citta' metropolitana di Firenze  copia  della
SCIA e le relative variazioni.