Art. 77 
 
                             Subingresso 
 
  1. Il  trasferimento  della  titolarita'  o  della  gestione  degli
stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta  il
trasferimento al subentrante della titolarita' del titolo abilitativo
all'esercizio dell'attivita'. 
  2. Il  subingresso  e'  soggetto  a  comunicazione  effettuata  dal
subentrante allo SUAP competente per territorio. 
  3. Il subentrante dichiara: 
    a) il trasferimento dell'attivita'; 
    b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3. 
  4.  La   comunicazione   di   subingresso   e'   effettuata   prima
dell'effettivo avvio dell'attivita' e comunque: 
    a) entro sessanta giorni dalla data  dell'atto  di  trasferimento
della titolarita' o della gestione dell'attivita'; 
    b) entro un anno dalla morte del titolare.