Art. 50 
Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalita' di assegnazione di
  richiami catturati (art. 34 della l.r. 3/1994) 
  1. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione  ai
fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti  della
cui autorizzazione sia titolare la Regione e  che  siano  gestiti  da
personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.  L'autorizzazione
alla gestione  di  tali  impianti  e'  concessa  nel  rispetto  delle
condizioni e delle modalita' previste all'art. 4, comma 3 della legge
n. 157/1992. 
  2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati  con  anello
inamovibile e  numerato  subito  dopo  la  cattura  e  devono  essere
registrati. 
  modalita' e i termini per  la  presentazione  delle  richieste  dei
richiami vivi di cattura sono  definite  con  atto  della  competente
struttura della Giunta regionale. 
  4.  La  vendita  a  qualsiasi  titolo  degli  uccelli  di   cattura
utilizzabili a fini di richiamo e' vietata. 
  5. I cacciatori che detengono richiami di cattura  possono  cederli
in comodato gratuito ad altri cacciatori con le modalita' di  cui  al
comma 3. 
  6. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora  cessino
l'attivita' venatoria o  modifichino  l'opzione  di  caccia,  possono
cederli ad altri cacciatori. In caso di  decesso  del  detentore  dei
richiami, la cessione puo' avvenire ad opera di uno degli eredi.