Art. 50 Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalita' di assegnazione di richiami catturati (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste all'art. 4, comma 3 della legge n. 157/1992. 2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati. modalita' e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale. 4. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili a fini di richiamo e' vietata. 5. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori con le modalita' di cui al comma 3. 6. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attivita' venatoria o modifichino l'opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione puo' avvenire ad opera di uno degli eredi.